In scadenza oggi, 20 settembre 2013, il termine per la presentazione del modello 770 ordinario e semplificato 2013. Ultimo giorno per presentare il mod 770 semplificato e ordinario 2013, in scadenza il termine di presentazione. Ecco cosa sapere.
Scadenza mod 770 2013
Dopo la proroga sancita con apposito decreto (si veda il nostro articolo Scadenza 770 2013, confermata la proroga a settembre), oggi 20 settembre 2013 è l’ultimo giorno per presentare il modello 770 semplificato e 770 ordinario.
Presentazione 770 2013: le modalità
Sono chiamati a presentare il mod. 770, i sostituti di imposta, comprese le Amministrazioni dello Stato, che devono comunicare in via telematica all’Agenzia delle Entrate i dati fiscali relativi alle ritenute operate nell’anno 2012 nonché gli altri dati contributivi ed assicurativi richiesti.
La dichiarazione 770 deve essere presentata esclusivamente per via telematica, direttamente o tramite un intermediario abilitato, e si considera presentata nel giorno in cui è conclusa la ricezione dei dati da parte dell’Agenzia delle entrate e la prova della presentazione è data dalla comunicazione attestante l’avvenuto ricevimento dei dati, rilasciata sempre per via telematica.
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Mod 770 2013; presentazione tramite i servizi telematici
La dichiarazione 770 2013, sia modello ordinario che semplificato, può essere trasmessa:
a) direttamente;
b) tramite intermediari abilitati.
Presentazione 770 2013 direttamente
I servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, Entratel e Fisconline, sono accessibili via Internet tramite l’apposita sezione presente nel sito dell’Agenzia delle entrate. Per chi decide di trasmettere il mod 770 direttamente, senza avvalersi di un intermediario abilitato, si deve obbligatoriamente utilizzare:
– il servizio telematico Entratel, qualora la dichiarazione sia presentata per un numero di soggetti superiore a venti;
– il servizio telematico Fisconline, qualora la dichiarazione sia presentata per un numero di soggetti non superiore a venti.
Presentazione 770 2013 tramite intermediario
Per chi sceglie di avvalersi di un intermediario, questi sono indicati nell’art. 3, comma 3, del D.P.R. 22 luglio 1998 n. 322 e successive modificazioni, ossia:
– gli iscritti negli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali e dei consulenti del lavoro;
– gli iscritti alla data del 30 settembre 1993 nei ruoli dei periti ed esperti tenuti dalle camere
di commercio per la subcategoria tributi, in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza
o economia e commercio o equipollenti o di diploma di ragioneria;
– gli iscritti negli albi degli avvocati;
– gli iscritti nel registro dei revisori contabili di cui al D.
– le associazioni sindacali di categoria tra imprenditori di cui all’art. 32, comma 1, lettere a),b) e c), del D.Lgs. n. 241 del 1997;
– associazioni che raggruppano prevalentemente soggetti appartenenti a minoranze etnico-linguistiche;
– i Caf – dipendenti;
– i Caf – imprese;
– coloro che esercitano abitualmente l’attività di consulenza fiscale;
– gli iscritti negli albi dei dottori agronomi e dei dottori forestali, degli agrotecnici e dei periti Agrari.
Tali soggetti sono obbligati a trasmettere, per via telematica, all’Agenzia delle entrate, il mod 770 ordinario o il mod 770 semplificato, da loro predisposti per conto del dichiarante, avvalendosi del servizio telematico Entratel.
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