Al fine di contenere gli effetti negativi, causati dell’emergenza Covid-19, sulle rimanenze finali di magazzino nel settore tessile, della moda e degli accessori, con l’art. 48-bis introdotto al decreto Rilancio nella sua conversione in legge, viene riconosciuto, ai soggetti esercenti attività d’impresa operanti nell’industria tessile e della moda, della produzione calzaturiera e della pelletteria, un credito d’imposta, nella misura del 30% del valore delle rimanenze finali di magazzino eccedente la media del medesimo valore registrato nei 3 periodi d’imposta precedenti il 2020.
Il beneficio è riconosciuto per il solo periodo d’imposta in corso ed il metodo ed i criteri di valutazione delle rimanenze in commento devono essere omogenei rispetto a quelli utilizzati nei tre periodi d’imposta considerati ai fini della media. Il credito è riconosciuto fino all’esaurimento dell’importo massimo di 45 mln di euro, che costituisce limite di spesa.
Credito d’imposta settore tessile e moda: regole e modalità di utilizzo
Come solito occorrerà attendere il decreto del Ministro dello sviluppo economico (MISE), di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze (MEF) che definirà i criteri per la corretta individuazione dei settori economici in cui operano i soggetti beneficiari dell’agevolazione oltre che le modalità ed i criteri attuativi.
Già a livello normativo, tuttavia, la cosa prevista con certezza è che per i soggetti con bilancio certificato, la verifica delle rimanenze sarà fatta sulla base di detti bilanci; mentre le imprese non soggette a revisione dei conti e senza collegio sindacale devono avvalersi di una certificazione della consistenza delle rimanenze rilasciata da un revisore o da una società di revisione.
Come per la generalità dei crediti d’imposta, anche per questo l’utilizzo potrà avvenire esclusivamente in compensazione e ciò potrà essere fatto nel periodo d‘imposta 2021. L’Agenzia delle Entrate con apposita risoluzione definirà il codice tributo e le istruzioni per la compilazione del Modello F24.