Chi presenta la Dichiarazione redditi 2023 (anno d’imposta 2022) è chiamato a farsi una prima domanda. Posso presentarla con il Modello 730/2023 precompilato o ordinario oppure devo per forza farla con il Modello Redditi Persone Fisiche?
Non tutti i contribuenti, infatti, possono utilizzare il 730. Ad esempio, non può utilizzarlo chi ha partita IVA.
Se la risposta è verso il 730, poi bisogna farsi un’altra domanda.
Conviene utilizzare il 730/2023 precompilato oppure quello ordinario?
La soluzione a quest’ultimo dubbio dipende da diversi fattori ed in particolar modo dai vantaggi che si hanno ricorrendo al precompilato invece che all’ordinario.
Fare il 730 precompilato significa utilizzare quello che è già messo a disposizione dall’Agenzia delle Entrate con i dati precaricati (redditi, oneri deducibili e detraibili, ecc.). Quindi, in questo caso il cittadino accede alla propria dichiarazione, controlla i dati e può decidere di accettarli così come sono ed inviare la dichiarazione oppure può decidere di modificarli e poi di procedere all’invio.
Presentare, invece, il 730 ordinario significa dover fare da sé (dalla A alla Z) la dichiarazione.
Modello 730/2023 precompilato e ordinario, tempi e modalità
Il contribuente potrà accedere al suo 730/2023 precompilato a far data dal 30 aprile 2023. Tuttavia, essendo questo giorno di domenica ed essendo il 1° maggio anch’esso rosso a calendario, si slitterebbe al 2 maggio.
L’accesso può avvenire direttamente tramite l’apposita sezione del sito internet dell’Agenzia delle Entrate, autenticandosi con credenziali SPID, CIE (Carta identità elettronica) o CNS (Carta nazionale servizi).
In alternativa, si può accedere anche tramite:
- il proprio sostituto (datore di lavoro) che presta assistenza fiscale
- CAF
- professionista abilitato.
In questi tre casi occorre consegnare un’apposita delega.
Il 730 ordinario, invece, può presentarsi al sostituto d’imposta che presta l’assistenza fiscale, al CAF o al professionista abilitato.
L’ultimo giorno utile per la presentazione del 730/2023 precompilato o ordinario è stabilito al 30 settembre 2023, che essendo di sabato passa al 2 ottobre.
I vantaggi del precompilato diretto o al sostituto d’imposta
Per chi può, presentare il 730/2023 precompilato invece che ordinario potrebbe risultare conveniente. Si avranno, infatti, dei vantaggi sui eventuali futuri controlli da parte del fisco. In particolare, come si evince anche dalle istruzioni ministeriali al modello stesso:
-
- se non si fanno modifiche
- NON saranno effettuati i controlli documentali sulle spese detraibili e deducibili riportati in dichiarazione
- se si fanno modifiche che incidono sulla determinazione del reddito o dell’imposta
- NON saranno effettuati i controlli documentali sugli oneri già precaricati e che non sono stati modificati
- mentre sulle spese che risultano modificate, rispetto alla dichiarazione precompilata, saranno effettuati i controlli documentali relativamente ai soli documenti che hanno determinato la modifica
- se non si fanno modifiche
Il 730/2023 precompilato presentato al CAF o al professionista
Si hanno vantaggi anche laddove il 730/2023 precompilato è presentato tramite CAF o professionista. In tal caso valgono le seguenti regole:
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- senza modifiche
- NON si effettua il controllo formale sui dati relativi agli oneri indicati nella dichiarazione precompilata forniti dai soggetti terzi;
- con modifiche che incidono sulla determinazione del reddito o dell’imposta
- i controlli documentali saranno effettuati nei confronti del CAF o del professionista, anche sugli oneri detraibili e deducibili che precompilati, ad eccezione dei dati delle spese sanitarie, per le quali il controllo formale è effettuato relativamente ai soli documenti di spesa che non risultano indicati nella precompilata.
- senza modifiche
Da precisare è che la dichiarazione precompilata si considera accettata anche se il contribuente effettua delle modifiche che non incidono sul calcolo del reddito complessivo o dell’imposta. Ad esempio, si modificano i dati della residenza anagrafica senza modificare il comune del domicilio fiscale indispensabile per liquidare le addizionali IRPEF regionale e comunale.