La data di ieri, 25 ottobre 2021, era l’ultima per presentare un Modello 730/2021 (anno d’imposta 2020) integrativo per la correzione di determinati errori di un modello dichiarativo precedentemente inviato nei termini ordinari (30 settembre 2021).
Da oggi, 26 ottobre 2021, qualsiasi correzione di un Modello 730/2021 potrà farsi solo tramite invio di un Modello Redditi Persone Fisiche 2021.
Le scadenze per la dichiarazione dei redditi
Il termine di scadenza per la presentazione della dichiarazione dei redditi tramite il Modello 730/2021 (anno d’imposta 2020) era fissato al 30 settembre 2021.
Per chi invece presenta la propria dichiarazione riferita all’anno d’imposta 2020 con il Modello Redditi Persone Fisiche 2021, la data ultima di invio è fissata (salvo proroghe) al 30 novembre 2021.
Per chi, dopo aver presentato il Modello 730/2021, si fosse accorto di aver commesso degli errori, esistono diverse strade per rimediare anche in base al tipo di errore/omissione da correggere.
Modello 730/2021 integrativo (codice 1)
Se l’errore da correggere nel Modello 730/2021 comporta un maggiore credito, un minor debito o un’imposta invariata (si pensi al caso in cui non sono stati riportati nel 730 originario alcuni oneri detraibili/deducibili oppure è stato indicato un reddito che in realtà non andava riportato), in questo caso, il contribuente:
- poteva, inviare, entro ieri (25 ottobre 2021) un Modello 730/2021 integrativo (codice 1)
- può da oggi (26 ottobre 2021) ed entro il 30 novembre 2021, inviare un Modello Redditi Persone Fisiche 2021 “correttivo nei termini”
- può presentare, dopo il 30 novembre 2021, un Modello Redditi Persone Fisiche 2021 “integrativo” e potrà farlo entro il 31 dicembre 2026.
Il maggior credito che ne scaturisce dalla correzione potrà essere chiesto a rimborso o in compensazione.
Errore nei dati del sostituto d’imposta
In caso di errori commessi nei soli dati del sostituto d’imposta indicato nel Modello 730 originario, il contribuente poteva inviare entro ieri, 25 ottobre 2021, un 730 integrativo (codice 2). Stessa cosa in caso di correzioni sia per i dati del sostituto sia correzioni da cui scaturiscono un maggiore credito, un minor debito o un’imposta invariata (in tal caso codice 3).
Se il contribuente ha lasciato passare la scadenza del 25 ottobre 2021 senza eseguire le correzioni non avrà rimborso o trattenuta in busta paga e l’unica strada percorribile sarà quella di inviare un Modello Redditi Persone Fisiche 2021 “correttivo nei termini” o “integrativo”. Potrà, anche attendere la presentazione del Modello 730/2022 in cui indicherà il rimborso non erogato dal datore di lavoro per il 730 di quest’anno.
In caso di maggior debito d’imposta
Infine, se dalla correzione di un Modello 730/2021 dovesse scaturire un minor credito o maggior debito, le uniche strade percorribili sono:
- l’invio di un Modello Redditi Persone Fisiche 2021 “correttivo nei termini” (quindi entro il 30 novembre 2021)
- oppure l’invio di un Modello Redditi Persorne Fisiche 2021 “integrativo” (entro il 31 dicembre 2026).
Il maggior debito d’imposta o la differenza per via del minor credito, dovranno essere versati al fisco con applicazione del ravvedimento operoso.
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