I contribuenti che presentano la propria dichiarazione dei redditi (Modello 730 o Modello Redditi Persone fisiche) devono dichiarare anche i redditi legati ai propri fabbricati. A tal fine, questi, compilano il quadro B (se presentano il Modello 730) o il quadro RB (se presentano il Modello Redditi Persone Fisiche).
Non tutti i redditi da fabbricato, tuttavia, sono da dichiararsi al fisco.
Modello 730: chi deve compilare il quado B dei fabbricati
Il contribuente che presenta la propria dichiarazione dei redditi mediante il Modello 730, deve compilare il quadro B in cui dichiarare il reddito dei fabbricati.
- proprietario di fabbricati situati nello Stato italiano che sono o devono essere iscritti nel catasto dei fabbricati come dotati di rendita
- titolari dell’usufrutto o altro diritto reale su fabbricati situati nel territorio dello Stato italiano che sono o devono essere iscritti nel catasto fabbricati con attribuzione di rendita. In caso di usufrutto o altro diritto reale (es. uso o abitazione) il titolare della sola “nuda proprietà” non deve dichiarare il fabbricato
- il possessore di immobili che, secondo le leggi in vigore, non possono essere considerati rurali
- il socio di società semplici e di società ad esse equiparate, che producono reddito di fabbricati.
Laddove la dichiarazione dei redditi è presentata per il tramite del Modello Redditi Persone Fisiche, il quadro interessato alla compilazione è RB.
Chi non deve compilare il quadro B del Modello 730
Non devono, invece, essere dichiarati al quadro B del Modello 730 (o al quadro RB del Modello Redditi Persone Fisiche), in quanto non producono reddito da fabbricato, i seguenti immobili:
- costruzioni rurali utilizzate come abitazione che appartengono al possessore o all’affittuario dei terreni ed effettivamente adibite ad usi agricoli (sono, comunque, considerate produttive di reddito di fabbricati, e quindi come tali da dichiarare al quadro B o RB, le unità immobiliari che rientrano nelle categorie A/1 e A/8 e quelle che hanno caratteristiche di lusso)
- i fabbricati che servono per svolgere le attività agricole comprese quelle destinate alla protezione delle piante, conservazione dei prodotti agricoli, custodia delle macchine, degli attrezzi e delle scorte occorrenti per la coltivazione
- i fabbricati rurali destinati all’agriturismo
- le unità immobiliari, per cui sono state rilasciate licenze, concessioni o autorizzazioni per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, per il solo periodo di validità del provvedimento, durante il quale l’unità immobiliare non deve essere comunque utilizzata
- gli immobili completamente adibiti a sedi aperte al pubblico di musei, biblioteche, archivi, cineteche ed emeroteche, quando il possessore non ricava alcun reddito dall’utilizzo dell’immobile
- le unità immobiliari destinate esclusivamente all’esercizio del culto, nonché i monasteri di clausura, se non sono locati, e le loro pertinenze.
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