Buongiorno, sono ancora in tempo per fare il mio 730?
Ecco la classica domanda che chi lavora all’interno di un CAF o di uno studio di consulenza fiscale si sente ricevere in questi giorni di settembre.
Certo si accomodi, abbiamo ancora qualche possibilità, si accomodi!
Questa la risposta.
Il Modello 730/2022 (anno d’imposta 2021) è agli sgoccioli. La scadenza è fissata al 30 settembre 2022. Non si tratta, tuttavia, dell’ultima chance per la presentazione della dichiarazione redditi. Infatti, chi essendo obbligato alla dichiarazione, non presenta il 730 non si rischia nulla.
730 precompilato o ordinario
I contribuenti italiani che possono presentare la Dichiarazione redditi 2022 (anno 2021) mediante il 730, hanno due strade percorribili, ossia utilizzare quello precompilato dal fisco o quello ordinario.
L’accesso al precompilato avviene tramite la piattaforma web dell’Agenzia Entrate ed è possibile accedervi anche direttamente mediante credenziali SPID, CIE (carta identità elettronica) o CNS (carta nazionale dei servizi).
Queste le modalità di invio previste:
- il Modello 730/2022 precompilato può essere trasmesso
- direttamente dal contribuente
- tramite sostituto d’imposta (se questi presta assistenza fiscale)
- rivolgendosi a CAF o professionista abilitato
- il Modello 730/2022 ordinario, può essere inviato
- tramite sostituto d’imposta (se questi presta assistenza fiscale)
- rivolgendosi a CAF o professionista abilitato.
Quale vantaggio?
Il vantaggio principale di poter inviare la propria dichiarazione reddituale attraverso il 730 è che, laddove si ha sostituto d’imposta, le operazioni di conguaglio provenienti dalla dichiarazione stessa sono fatte direttamente in:
- busta paga (se il dichiarante è un lavoratore dipendente)
- cedolino pensione (se il dichiarante è un pensionato).
Quindi, se c’è rimborso d’imposta questo sarà data in busta paga o cedolino pensione. Laddove c’è debito d’imposta allo stesso modo sarà trattenuto in busta paga o cedolino pensione.
I tempi per il rimborso da 730
Laddove trattasi di lavoratore dipendente le operazione di conguaglio (rimborso o trattenuta) saranno effettuata sulla busta paga del mese successivo a quello in cui il prospetto di liquidazione imposte del 730 è messo a disposizione del datore di lavoro.
Questo significa che chi presenta il 730 ora a settembre, riceverà il rimborso o la trattenuta tra ottobre/novembre.
Nel caso di 730 senza sostituto d’imposta, invece:
- se c’è rimborso, questo sarà erogato direttamente dall’Agenzia Entrate
- laddove c’è debito d’imposta, è il contribuente a dover provvedere al pagamento con Modello F24.
I tempi per il rimborso in questi casi è abbastanza lungo (può trascorrere anche un anno).