Entro il prossimo 2 novembre 2020, se sei un sostituto d’imposta devi inviare all’Agenzia delle Entrate, il Modello 770/2020 (riferito all’anno d’imposta 2019).
Attraverso questo modello di dichiarazione, comunichi all’Amministrazione finanziaria, le ritenute d’imposta operate su:
- redditi di lavoro dipendente e assimilati
- redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi
- dividendi, proventi e redditi di capitale, ricomprendendo le ritenute su pagamenti relativi a bonifici disposti per il recupero del patrimonio edilizio e per interventi di risparmio energetico
- locazioni brevi inserite all’interno della Certificazione unica
- somme liquidate a seguito di pignoramento presso terzi
- somme liquidate a titolo di indennità di esproprio
- somme percepite a seguito di cessioni volontarie nel corso di procedimenti espropriativi, nonché di somme comunque dovute per effetto di acquisizioni coattive conseguenti ad occupazioni d’urgenza.
In realtà la scadenza per l’invio ricade il 31 ottobre 2020.
Il contribuente in regime forfetario non è sostituto d’imposta
Con il Modello 770/2020, dunque, ad esempio, se sei un datore di lavoro comunichi le ritenute IRPEF operate nel 2019 sugli stipendi dei tuoi dipendenti; se sei un libero professionista comunichi le ritenute IRPEF operate nel 2019 su compensi da te corrisposti ad altri lavoratori autonomi, ecc.
Se però eserciti la tua attività in regime forfetario (di cui all’art. 57 della Legge di bilancio 2015 e successive modificazioni), ti ricordiamo, che per espressa previsione normativa, non assumi le vesti di sostituto d’imposta e, quindi, non devi operare e versare le ritenute sui compensi pagati a terzi soggetti.
Obbligo informativo nel Modello Redditi per il contribuente forfetario
Pertanto, se sei in regime forfetario, essendo esonerato dall’operare e versare le ritenute, in conseguenza di ciò, sei esonerato anche dall’invio e consegna della Certificazione Unica e dall’invio del Modello 770.
Per contro, sei chiamato a compilare il quadro RS del tuo Modello Redditi PF, in cui dovrai riportare il codice fiscale del soggetto a cui hai pagato il compenso non soggetto a ritenuta.
Supponiamo, ad esempio, che tu sia un avvocato in regime forfetario e che hai pagato nel 2019 il compenso al tuo commercialista in regime ordinario. In questo caso, sul compenso pagato a quest’ultimo non hai operato alcuna ritenuta d’acconto. Dovrai, tuttavia, indicare al quadro RS del tuo Modello Redditi PF/2020 (in scadenza il 30 novembre 2020), il codice fiscale del commercialista.
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