Quest’anno il legislatore ha equiparato i termini di invio della CU (certificazione unica) all’Agenzia delle Entrate e quelli di consegna dello stesso modello al lavoratore.
La CU, ricordiamo, è rilasciata dal sostituto d’imposta e certifica i compensi corrisposti al lavoratore (dipendente o autonomo) nell’anno d’imposta e le ritenute operate su tali compensi i questo stesso anno
Con il Modello CU/2021, dunque, il datore di lavoro certifica i citati dati con riferimento al periodo d’imposta 2020.
I tempi di invio all’Agenzia delle Entrate delle CU/2021
La CU/2021 deve essere trasmessa (telematicamente) dal sostituto d’imposta (direttamente o tramite intermediario incaricato) all’Agenzia delle Entrate, entro il 16 marzo 2021.
Tale termine, tuttavia, riguarda solo le CU/2021 necessarie per la predisposizione del Modello 730/2021 precompilato (quindi, ad esempio le CU dei lavoratori dipendenti).
Pe le CU/2021 contenete esclusivamente dati riferiti a redditi esenti da imposta o quelli contenenti dati non necessari alla predisposizione della dichiarazione dei redditi precompilata (ad esempio la CU/2021 da consegnare al lavoratore autonomo), l’invio all’Agenzia delle Entrate può essere fatto entro il termine di presentazione del Modello 770/2021 (ossia il 31 ottobre 2021, che slitta al 2 novembre, essendo il 31/10 ed il 01/11 due giorni festivi).
Si tenga, in ogni caso presente, che le citate scadenze potrebbero essere suscettibili di eventuali proroghe, soprattutto in considerazione del persistere dell’emergenza Covid-19.
Modello CU/2021: entro quando consegnarla al lavoratore
Il sostituto d’imposta, oltre ad effettuare l’invio telematico delle CU all’Agenzia delle Entrate, deve provvedere anche alla consegna cartacea delle stesse al lavoratore.
Il termine entro cui la CU/2021 deve essere consegnata ai lavoratori è fissato anch’esso al 16 marzo 2021 e tale termine vale sia per le CU necessarie al Modello 730/2021 precompilato sia per quelle non necessarie in tal senso.
La consegna può avvenire via e-mail ordinaria, via PEC, con raccomandata A/R, o anche a mano.
L’omessa consegna della CU al lavoratore: cosa fare
Cosa succede se il datore di lavoro adempie all’invio telematico della CU all’Agenzia delle Entrate ma omette di consegnarla poi al lavoratore?
E’ prevista qualche sanzione?
Laddove il lavoratore non riceva la consegna della CU dal proprio sostituto d’imposta il primo consiglio è quello di sollecitare la consegna con una raccomandata A/R o PEC da inviare allo stesso datore.
Detto ciò, per l’omessa consegna, il sostituto d’imposta resta sanzionabile ai sensi di quanto previsto dal comma 1 art. 11 del D. Lgs. n. 471 del 1997, dove si legge che è punita con la sanzione amministrativa da 250 euro a 2.000 euro
l’omissione di ogni comunicazione prescritta dalla legge tributaria anche se non richiesta dagli uffici o dalla Guardia di finanza al contribuente o a terzi nell’esercizio dei poteri di verifica ed accertamento in materia di imposte dirette e di imposta sul valore aggiunto o invio di tali comunicazioni con dati incompleti o non veritieri.
Tale sanzione non va confusa con quella prevista per l’omesso o errato invio delle CU all’Agenzia delle Entrate (100 euro per ogni certificazione omessa o errata, con riduzione ad un 1/3 se la correzione è fatta entro 60 giorni dal termine ordinario).
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