Il 16 marzo 2023 non segna solo la data entro cui il datore di lavoro deve consegnare al lavoratore il Modello di Certificazione Unica 2023 (anno d’imposta 2022) ma è anche il termine entro cui consegnare il Modello CUPE/2023 (anno d’imposta 2022).
Ma di che modello si tratta? Chi deve riceverlo e a cosa serve?
Si tratta del modello che certifica gli utili e i proventi equiparati percepiti nell’anno d’imposta di riferimento dai soggetti residenti nel territorio dello Stato e derivanti dalla partecipazione a soggetti IRES, residenti e non residenti, in qualunque forma corrisposti.
Contiene, quindi, gli utili percepiti da chi ha partecipazioni in società soggette ad IRES. Certifica anche le ritenute operate su questi utili prima della loro erogazione. Come la certificazione unica, il CUPE serve al contribuente per fare la propria dichiarazione redditi. Tali utili, infatti, devono essere dichiarati al fisco, tranne il caso in cui sono già stato assoggettati a ritenuta a titolo d’imposta.
I dati contenuti nel Modello CUPE/2023 devono essere utilizzati, pertanto, dai contribuenti per indicare gli utili nel Modello 730/2023 o Modello Redditi/2023.
Modello CUPE/2023, chi lo rilascia
Il modello CUPE/2023 è rilasciato dalle società. Più in particolare, il CUPE deve essere rilasciato da:
- società ed enti emittenti, come ad esempio trust, società di capitali, ecc.
- casse incaricate del pagamento degli utili o di altri proventi equiparati
- intermediari aderenti al sistema di deposito accentrato gestito dalla Monte Titoli Spa
- rappresentanti fiscali in Italia degli intermediari non residenti aderenti al sistema Monte Titoli Spa e degli intermediari non residenti che aderiscono a sistemi esteri di deposito accentrato aderenti sempre al sistema Monte Titoli Spa
- società fiduciarie, con esclusivo riferimento agli effettivi proprietari delle azioni o titoli ad esse intestate, sulle quali siano riscossi utili o altri proventi equiparati
- imprese di investimento e agenti di cambio; ogni altro sostituto d’imposta che interviene nella riscossione di utili o proventi equiparati derivanti da azioni o titoli.
Non è sempre da rilasciare
Non sempre, però, deve essere rilasciato obbligatoriamente.
Non si è obbligati a rilasciare il modello nemmeno nel caso di utili e proventi relativi a partecipazioni detenute nell’ambito di gestioni individuali di portafoglio.
Per completezza informativa, ricordiamo anche che possono considerarsi “utili” anche quelli percepiti in occasione della distribuzione di riserve di capitale. In tal caso, infatti, si verifica la presunzione di cui all’art. 47, comma 1, TUIR, secondo cui:
indipendentemente dalla delibera assembleare, si presumono prioritariamente distribuiti l’utile dell’esercizio e le riserve diverse da quelle del comma 5 per la quota di esse non accantonata in sospensione di imposta.
Una presunzione che fa scattare l’obbligo per la società emittente di comunicare agli azionisti ed agli intermediari la natura delle riserve oggetto della distribuzione e il regime fiscale applicabile.