Modello EAS al 31 marzo 2023: una scadenza non per tutti

Il Modello EAS è un adempimento che non tutti devono fare. Per chi obbligato inoltre non sempre è interessato dalla scadenza del 31 marzo
2 anni fa
1 minuto di lettura
modello eas

Tra le scadenze fiscali marzo 2023 rientra anche quella del Modello EAS. L’ultimo giorno per l’invio di questa dichiarazione all’Agenzia delle Entrate è stabilito al 31 marzo 2023 (salvo proroghe).

Si tratta di un modello che devono presentare specifiche categorie di soggetti e solo in determinate circostanze. Il presupposto del modello EAS sono i benefici fiscali di cui godono questi soggetti. Parliamo in particolare degli enti associativi.

Infatti, secondo la normativa vigente, le quote e i contributi associativi nonché, per determinate attività, i corrispettivi percepiti dagli enti associativi privati, in possesso di determinati requisiti richiesti dalla normativa tributaria, non sono imponibili.

E non sono imponibili né ai fini IRPEF né ai fini IVA.

Modello EAS, obbligati ed esonerati

Il Modello EAS, pertanto, deve essere presentato dagli enti associativi che intendono godere di tali benefici fiscali. In esso devono essere dichiarati i dati e le notizie rilevanti ai fini fiscali che danno diritto alle agevolazioni.

Non tutti gli enti associativi, tuttavia, sono obbligati al modello. In particolare ne sono esonerati:

  • gli enti associativi dilettantistici iscritti nel registro del Coni che non svolgono attività commerciale;
  • le associazioni pro-loco che hanno esercitato l’opzione per il regime agevolativo in quanto nel periodo d’imposta precedente hanno realizzato proventi inferiori a 250.000 euro;
  • le organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali che non svolgono attività commerciali diverse da quelle marginali individuate dal Dm 25 maggio 1995 (per esempio, attività di vendita di beni acquisiti da terzi a titolo gratuito, iniziative occasionali di solidarietà, attività di somministrazione di alimenti e bevande in occasioni di raduni, manifestazioni e simili);
  • i patronati che non svolgono al posto delle associazioni sindacali promotrici le loro proprie attività istituzionali;
  • le Onlus;
  • gli enti destinatari di una specifica disciplina fiscale (per esempio, i fondi pensione).

Termini e modalità di presentazione: c’è anche la remissione in bonis

Il Modello EAS si presenta entro 60 giorni dalla costituzione dell’ente associativo.

Successivamente non si ripresenta ogni anno.

Tuttavia, bisogna ripresentarlo se dovessero cambiare i dati rispetto a quando comunicato in precedenza. In questo caso l’invio (telematico) all’Agenzia Entrate deve essere fatto (direttamente o anche tramite intermediario) entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello in cui si è verificata la variazione.

Quindi, sono interessati dalla scadenza del 31 marzo 2023 gli enti associativi che devono comunicare variazioni intervenute nel 2022 rispetto a quanto dichiarato in un precedente Modello EAS.

A ogni modo per coloro che, se obbligati dovessero, saltare la scadenza del 31 marzo 2023 sarà possibile fare la remissione in bonis. Ciò significa inviare il modello entro il 30 novembre 2023 (scadenza del Modello Redditi/2023) pagando anche una sanzione di 250 euro.

Trovi qui il modello EAS e le istruzioni.

Pasquale Pirone

Dottore Commercialista abilitato approda nel 2020 nella redazione di InvestireOggi.it, per la sezione Fisco. E’ giornalista iscritto all’ODG della Campania.
In qualità di redattore coltiva, grazie allo studio e al continuo aggiornamento, la sua passione per la materia fiscale e la scrittura facendone la sua principale attività lavorativa.
Dottore Commercialista abilitato e Consulente per privati e aziende in campo fiscale, ha curato per anni approfondimenti e articoli sulle tematiche fiscali per riviste specializzate del settore.

Lascia un commento

Your email address will not be published.

Tassi e bond, Giappone resta eccezione
Articolo precedente

Il Giappone vuole restare un’eccezione mondiale, su tassi e bond Ueda si allinea a Kuroda

pensione
Articolo seguente

Quota 103: in pensione a 62 anni, ma se rinunci lo stipendio aumenta