Modello Intrastat e ravvedimento operoso
La tardiva presentazione degli elenchi Intrastat può essere regolarizzata mediante ravvedimento operoso:
- entro i 90 giorni successivi alla scadenza del termine di presentazione dell’elenco riepilogativo: la sanzione da applicare è pari a 1/9 del minimo, ovvero € 55,56;
- entro il termine di presentazione della dichiarazione Iva relativa all’anno nel corso del quale la violazione è stata commessa: la sanzione da applicare è pari a 1/8 del minimo, ovvero € 62,50;
- entro il termine di presentazione della dichiarazione Iva relativa all’anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione: la sanzione è pari a 1/7 del minimo, ovvero € 71,42;
- oltre il termine di presentazione della dichiarazione relativa Iva all’anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione: la sanzione è pari a 1/6 del minimo, ovvero € 83,33.
In riferimento alle sanzioni applicabili nei casi di omissione o inesattezza dei dati statistici negli elenchi Intrastat, la norma al riguardo ha limitato l’applicabilità delle sanzioni amministrative: “alle sole imprese che rispondono ai requisiti indicati nei decreti del Presidente della Repubblica emanati annualmente ai sensi dall’articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 1989, n.
Si tratta, in particolare, di imprese incluse nello specifico elenco pubblicato dall’Istat, che realizzano scambi commerciali con i paesi Ue con volumi mensili pari o superiori ad € 750.000 (D.P.R. 19 luglio 2013).
Le sanzioni previste dall’articolo 11 del D.Lgs. 322/1989, vanno da 206 a 2.065 euro, per le persone fisiche e da 516 a 5.164 euro per enti e società. Le sanzioni possono essere applicate una sola volta per ogni elenco Intrastat mensile, inesatto o incompleto, a prescindere dal numero di transazioni mancanti o riportate in modo errato nell’elenco stesso.