Tra pochi giorni, ossia il 30 aprile 2020, i contribuenti erano chiamati a rispettare il termine ultimo per l’invio del Modello IVA/2020 (anno d’imposta 2019). Tuttavia, tale data è stata rinviata al 30 giugno prossimo in applicazione della disposizione contenuta all’art. 62 del Decreto-legge n. 18 del 2020 (decreto Cura Italia), convertito in legge. Quest’ultimo, infatti, virtù dell’emergenza sanitaria ed economica legata all’epidemia da Covid-19, ha sospeso gli adempimenti tributari da eseguirsi nel periodo 8 marzo 2020 – 31 maggio 2020, facendo slittare la data ultima per potersi effettuare al 30 giugno 2020 senza applicazione di alcuna sanzione.
Come cambiano le scadenze
Sulla base di quanto anzidetto, dunque, laddove il termine di invio ordinario del Modello IVA/2020 fosse rimasto al 30 aprile, si sarebbe configurata tardiva dichiarazione nel caso di omesso invio entro il 30 aprile ma adempimento eseguito entro il 29 luglio 2020. L’invio oltre tale data avrebbe generato omessa dichiarazione. Ora, invece, in considerazione nella nuova scadenza, si potrà parlare di Modello VA/2020 “tardivo” nell’ipotesi in cui il contribuente ometta l’invio entro il 30 giugno ma effettui l’adempimento entro il 28 settembre 2020. Se, invece, si lascerà passare anche questo termine, allora ci sarà omessa dichiarazione ed in questa ipotesi non ci si potrà più ravvedere (sarà possibile ravvedere solo l’eventuale omesso o insufficiente versamento dell’imposta che ne deriva).