Il Modello IVA/2021 (anno d’imposta 2020) deve essere presentato (telematicamente) all’Agenzia delle Entrate nel periodo 1° febbraio 2021 – 30 aprile 2021 (salvo proroghe).
Chi omette l’invio entro la predetta data avrà altri 90 giorni di tempo per eseguire l’adempimento prima che si configuri “omissione dichiarativa”. Infatti, il nostro legislatore considera non omessa la dichiarazione non presentata entro il termine ordinario ma entro i successivi 90 giorni.
Quindi, con riferimento al Modello IVA/2021 è tardivo quello non inviato entro il 30 aprile 2021 ma entro il 29 luglio 2021 (occorre versare una sanzione di 25 euro).
La presentazione (ordinaria o tardiva) può essere fatta:
- direttamente dal dichiarante
- tramite intermediario incaricato (commercialisti, consulenti del lavoro, CAF, ecc.)
- per mezzo di altri intermediari incaricati (per le Amministrazioni dello Stato)
- attraverso società appartenenti al gruppo.
Modello IVA/2021 in caso di decesso: sei mesi in più per gli eredi
In caso di decesso del contribuente obbligato alla dichiarazione IVA, l’adempimento deve essere eseguito dagli eredi.
A questo proposito occorre ricordare che ai sensi dell’art. 35-bis del DPR n. 633 del 1972 (decreto IVA)
- gli adempimenti relativi alle operazioni effettuate dal contribuente deceduto e non assolti negli ultimi quattro mesi prima del decesso, compresa quindi la presentazione della dichiarazione IVA annuale, possono essere adempiuti dagli eredi entro i 6 mesi successivi a tale evento.
Esempio
Contribuente deceduto ad aprile 2021. Gli eredi possono presentare il Modello IVA del de cuius entro 6 mesi dalla data del decesso.
Modalità di compilazione del Modello IVA/2021 del de cuius
In merito alle modalità di compilazione del Modello IVA/2021 del de cuius, occorre distinguere a seconda che questi ultimi abbiano deciso di proseguire o meno l’attività del soggetto deceduto.
In dettaglio, come si evince dalle istruzioni ministeriali, valgono le seguenti regole
- Contribuente deceduto nel corso dell’anno 2020:
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- nel caso in cui l’erede o gli eredi non abbiano proseguito l’attività del contribuente deceduto devono presentare il Modello IVA/2021 per conto di quest’ultimo riportando nel riquadro dichiarante i propri dati e indicando il codice carica 7;
- nel caso in cui l’erede o gli eredi abbiano proseguito l’attività del contribuente deceduto la dichiarazione deve essere presentata secondo le seguenti modalità (vanno compilati due moduli del Modello IVA):
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- compilare un unico frontespizio, dove riportare la denominazione o ragione sociale, il codice fiscale, la partita IVA dell’erede che si sostituisce al deceduto;
- nel 1° modulo del modello dichiarativo relativo agli eredi che proseguono l’attività devono essere compilati tutti i quadri inerenti l’attività proseguita riportando i dati delle operazioni effettuate nell’anno d’imposta 2020 dopo il decesso
- nel 2° modulo, riguardante il de cuius, devono essere compilati tutti i quadri inerenti l’attività da questi svolta includendo i dati relativi alle operazioni effettuate fino all’ultimo mese o trimestre di liquidazione IVA chiusosi prima della data del decesso.
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- Contribuente deceduto nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e la data di presentazione della dichiarazione:
- in tale ipotesi poiché l’attività è stata svolta per l’intero anno d’imposta dal contribuente deceduto, l’erede o gli eredi devono presentare la dichiarazione per conto di quest’ultimo riportando nel riquadro riservato al dichiarante i propri dati e indicando il codice carica 7