Ultimo giorno utile oggi, 30 aprile 2021, per l’invio all’Agenzia delle Entrate del Modello IVA 2021 (riferito all’anno d’imposta 2020).
Ad ogni modo, per chi non provveda entro la mezzanotte ad effettuare l’adempimento, si hanno ulteriori 90 giorni di tempo per farlo (si parla di Modello IVA “tardivo”), prima che si configuri omessa dichiarazione.
Modello IVA 2021 “tardivo”: scadenza al 29 luglio 2021
Non si considera ancora omesso, bensì “tardivo” (e quindi validamente presentato) il Modello IVA 2021 inviato oltre il termine ordinario di scadenza ma, comunque, entro i 90 giorni successivi.
In questo caso, come detto, si parla di Modello IVA 2021 “tardivo”. E’, dunque, tardiva la dichiarazione IVA non inviata entro il 30 aprile 2021 ma trasmessa entro il 29 luglio 2021. La “tardività”, tuttavia, non è immune da sanzioni, poiché il contribuente, per mettersi in regola con il fisco, oltre a trasmettere il modello dichiarativo deve versare anche una sanzione pari a 25 euro (codice tributo 8911)
Laddove non fatto alle scadenze previste, inoltre è necessario versare (con ravvedimento) anche l’eventuale omesso versamento dell’imposta che ne scaturisce.
Sanzioni Dichiarazione IVA 2021 omessa
Se, il contribuente non invia entro il 30 aprile 2021 la Dichiarazione IVA 2021 e non lo fa nemmeno entro il 29 luglio 2021, allora si configura omessa dichiarazione ed in questa ipotesi non si potrà più ravvedere il ritardo (sarà possibile ravvedere solo l’eventuale omesso o insufficiente versamento dell’imposta che ne deriva).
Per il Modello IVA 2021 omesso l’Agenzia delle Entrate potrà irrogare una sanzione che va:
- dal 120% al 240% dell’imposta dovuta (con una sanzione minima di a 250 euro)
- oppure da 250 a 1.000 euro se non sono dovute imposte.
Se, tuttavia, il contribuente invia, comunque, la Dichiarazione IVA 2021 entro il 30 aprile 2022 (ossia entro il termine per la dichiarazione del periodo successivo) la sanzione irrogabile va:
- dal 60% al 120% delle imposte dovute, con un minimo di euro 200,00
- oppure da euro 150,00 a euro 500,00 se non sono dovute imposte.
Tale riduzione è ammessa soltanto a condizione che non abbia avuto inizio qualunque attività accertativa di cui il contribuente abbia avuto formale conoscenza.
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