Tra gli adempimenti tributari sospesi a causa dell’emergenza Covid-19 e che potranno essere effettuati entro il 30 giugno prossimo senza applicazione di sanzioni vi rientrano ufficialmente anche: la presentazione della dichiarazione annuale IVA; la presentazione del modello TR; la presentazione della comunicazione della liquidazione periodica IVA (LIPE) del primo trimestre 2020; la presentazione dell’esterometro del primo trimestre 2020. A dichiararlo è stata l’Agenzia delle Entrate nella Circolare n. 11/E del 6 maggio 2020 contenete ulteriori chiarimenti in merito alle disposizioni fiscali contenute nel decreto Liquidità e nel decreto Cura Italia.
Si tratta di adempimenti la cui scadenza ordinaria era fissata al 30 aprile scorso ma che, dunque, per l’Agenzia delle Entrate rientrano nel campo di applicazione dello stop previsto dall’art. 62 del Cura Italia (decreto-legge n. 18 del 2020 come convertito in legge n. 27 del 2020), ai sensi del quale per i soggetti avente il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato sono sospesi gli adempimenti tributari diversi dai versamenti e diversi dall’effettuazione delle ritenute alla fonte e delle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale, che scadono nel periodo compreso tra l’8 marzo 2020 e il 31 maggio 2020. Per essi il termine ultimo viene, per ora, fissato al 30 giugno prossimo con esenzione da eventuali sanzioni.
La questione del Modello IVA TR
Considerazioni particolari devono essere fatte pe il Modello IVA TR, ossia il modello che il contribuente può presentare per richiedere il rimborso o l’utilizzo in compensazione del credito IVA infrannuale. In periodi normali (quindi senza considerare l’emergenza Covid-19 in atto), con riferimento al credito del primo trimestre 2020, la presentazione sarebbe dovuta avvenire entro il 30 aprile scorso (ossia entro la fine del mese successivo al trimestre di riferimento). Sulla base del chiarimento di cui in premessa, tuttavia, in virtù della sospensione di cui all’art.62 del Cura Italia, il contribuente potrà presentare il modello entro il 30 giugno prossimo.
Ciò però implica che il contribuente finché non presenta l’istanza non potrà utilizzare il credito in compensazione. Infatti, come evidenzia anche l’Agenzia delle Entrate nella circolare in esame, in assenza della presentazione del modello TR, gli uffici non potranno procedere a liquidare ed eseguire il rimborso dell’IVA a credito trimestrale, ed è precluso l’utilizzo in compensazione del credito IVA, superiore a 5.000 euro che, si ricorda, può essere effettuato, ricorrendone le altre condizioni, a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione del modello da cui il credito emerge. Rimane ferma, comunque, la possibilità per il contribuente di presentare il modello anche nel corso del periodo di sospensione, non essendo di contro preclusa la facoltà di porre in essere gli adempimenti tributari. Ne consegue che se il contribuente ad esempio abbia necessità di utilizzare il credito prima del 30 giugno prossimo, questi potrà inviare l’istanza ed avere, quindi, la possibilità di utilizzo.