Ad esempio, può considerarsi comportamento concludente:

 

  • la contabilizzazione dell’estromissione sul libro giornale (nel caso di impresa in contabilità ordinaria) oppure;
  • sul registro dei beni ammortizzabili (nel caso di impresa in contabilità semplificata).

 

Tali indicazioni sono rinvenibili nella circolare, Agenzia delle entrate, n° 26/e 2016.

 

Il comportamento concludente  era da assumersi entro il 31 maggio 2019 (con effetto retroattivo dal 1° gennaio 2019).