Modello Redditi e dichiarazione Iva, crediti d’imposta: regole per la compensazione con F24

I crediti legati alle imposte dirette seguono le stesse regole previste in materia di Iva.
4 anni fa
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La compensazione orizzontale dei crediti relativi alle imposte sui redditi e all’IRAP, segue le stesse regole operative previste per i crediti Iva.

Difatti, per importi superiori a 5.000 €, è necessaria la preventiva presentazione della dichiarazione dalla quale gli stessi emergono. Il credito può essere utilizzato a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione o dell’istanza da cui il credito emerge.

I crediti da imposte sui redditi 

Il D.L. 124/2019 (c.d. decreto fiscale), ha allineato le regole di utilizzo previste per l’utilizzo dei crediti da imposte dirette  con i crediti Iva.

In particolare, per l’utilizzo in compensazione orizzontale  in F24 di crediti per importi superiori a 5.000 € è disposto l’obbligo di preventiva presentazione della dichiarazione da cui emerge il credito. Lo stesso potrà essere utilizzato, oltre la soglia di 5.000 €, a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione dei redditi.

Fino a 5.000 € la compensazione orizzontale ( ad esempio Irpef su Iva, Ires su Iva ecc) può avvenire liberamente. Senza che sia necessaria la preventiva presentazione del dichiarativo. Il limite di 5.000 va rapportato al credito utilizzato o che si intende utilizzare in compensazione orizzontale. In termini pratici, non bisogna considerare il valore nominale del credito ma il suo utilizzo effettivo. Se ad esempio so di aver maturato un credito di 5.5oo € ma ne utilizzerò “solo” 4.000″ non sarà necessaria la preventiva presentazione del dichiarativo.

Tale precisazione è importante perché, i crediti che risultano dal modello Redditi possono essere utilizzati in compensazione già dal 1° gennaio successivo alla chiusura del periodo d’imposta oggetto di dichiarazione. Ad esempio,  i crediti riportati nel modello Redditi 2020, periodo d’imposta 2019, potevano essere utilizzati già dal 1° gennaio 2020.

Difatti, è necessario però che si rispettino le seguenti condizioni:

  • il contribuente deve essere in grado di effettuare i conteggi relativi ai crediti vantati;
  • il credito utilizzato per effettuare la compensazione è quello effettivamente spettante, sulla base delle dichiarazioni presentate successivamente.

Il modello Redditi 2020 può essere presentato entro il 30 novembre 2020 o nei 90 gg successivi (dichiarazione tardiva).

Il visto di conformità sul dichiarativo

L’utilizzo dei crediti oltre la soglia di 5.000 €  comporta che la dichiarazione dovrà essere munita di visto di conformità.

A partire dall’anno 2014 il limite massimo dei crediti di imposta rimborsabili in conto fiscale e/o compensabili è di euro 700.000, per ciascun anno solare. Il limite è stato innalzato a un milione per il periodo d’imposta 2020. Ai credito d’imposta di natura agevolativa (quadro RU) si applica il limite di 250.000 € annuo.

Tutti le limitazioni qui in commento non sono applicabili alle compensazioni verticali ossia imposta su Imposta.

Quindi se voglio compensare l’Irpef a credito con quella a debito o l’IRES credito/debito non terrà conto dei limiti qui in commento.

I crediti Iva: regole precise per il modello Iva TR

 Per i crediti Iva in linea di massima vale quando detto per i crediti da imposte sul reddito e Irap.

L’utilizzo in compensazione del credito IVA annuale in misura superiore a 5.000 euro può essere effettuato a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione da cui emerge. Inoltre, l’utilizzo in compensazione del credito IVA annuale per importi superiori a 5.000 euro è subordinato alla presenza del visto di conformità sulla dichiarazione. In alternativa all’apposizione del visto di conformità è possibile far sottoscrivere la dichiarazione dall’organo incaricato ad effettuare il controllo contabile. A tal proposito, Il limite è elevato a 50.000 euro per le start up innovative dall’art. 4, com- ma 11-novies, del decreto-legge n. 3 del 2015.

Quali sono le regole da seguire per i crediti da modello Iva TR?

Regoli simili per i crediti da modello Iva TR.

Difatti, l’utilizzo in compensazione del credito IVA infrannuale è consentito, in linea generale, solo dopo la presentazione dell’istanza da cui lo stesso emerge.

Inoltre, il superamento del limite di 5.000 euro annui  comporta l’obbligo di utilizzare in compensazione i predetti crediti a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione dell’istanza. Inoltre, in tale caso,  l’istanza deve essere munita di visto di conformità o in alternativa è sufficiente la sottoscrizione da parte dell’organo di controllo.

Detto ciò, il limite di 5.000. è da verificare tenendo conto dell’ammontare complessivo dei crediti trimestrali maturati nell’anno d’imposta.

La presentazione dell’F24 

Anche per la presentazione dell’F24 in cui è riportata la compensazione orizzontale si devono seguire regole precise.

Difatti, sia per i titolati di partita iva che per i privati, l’F24 deve essere presentato solo per il tramite dei canali telematici dell’Agenzia delle entrate.

Dunque si devono utilizzare i servizi F24 web o F24 on line. Eè sempre possibile richiedere l’assistenza di un intermediario abilitato (Entratel).

Tali indicazioni operative valgono per:

  1. imposte sostitutive;
  2.  imposte sui redditi e addizionali;
  3.  IRAP;
  4. IVA;
  5.  agevolazioni e crediti indicati nel quadro RU della dichiarazione dei redditi
  6. sostituti d’imposta.

In merito ai sostituti d’imposta (datore di lavoro), il recupero da parte dei sostituti d’imposta delle eccedenze di versamento delle ritenute e delle somme rimborsate ai dipendenti e pensionati deve necessariamente essere esposto in compensazione in F24. Non essendo più possibile scomputare direttamente tali crediti dai successivi pagamenti delle ritenute. Indicazioni rinvenibili nella Risoluzione. Agenzia delle entrate, n°110/e 2019.

Se non sono esposte compensazioni, l’F24 può essere presentato anche tramite internet banking. Anche cartaceo per i non titolari di partita iva.

Resta fermo l’obbligo di presentare il modello F24 “a saldo zero” esclusivamente attraverso i servizi telematici resi disponibili dall’Agenzia delle entrate. Difatti, nell’F24 “a saldo zero”, l’importo complessivo dei crediti compensati è pari all’importo complessivo dei debiti pagati.

Dunque il saldo finale del modello F24,  è pari a zero.

 

Andrea Amantea

Giornalista pubblicista iscritto all’ordine regionale della Calabria, in InvestireOggi da giugno 2020 in qualità di redattore specializzato, scrive per la sezione Fisco affrontando tutte le questioni inerenti i vari aspetti della materia. Ha superato con successo l'esame di abilitazione alla professione di Dottore Commercialista, si occupa oramai da diversi anni, quotidianamente, per conto di diverse riviste specializzate, di casi pratici e approfondimenti su tematiche fiscali quali fatturazione, agevolazioni, dichiarazioni, accertamento e riscossione nonché di principi giurisprudenziali espressi in ambito di imposte e tributi.

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