Modello Redditi: plusvalenze e minusvalenze da partecipazione

I redditi da capital gain maturati a partire dal primo gennaio 2019 sono soggetti a imposta sostitutiva del 26% da calcolare e dichiarare nel quadro RT Modello Redditi.
4 anni fa
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I redditi da capital gain maturati a partire dal primo gennaio 2019 sono soggetti a imposta sostitutiva del 26% da calcolare e dichiarare nel quadro RT Modello Redditi.

Per redditi da capital gain intendiamo le plusvalenze e le minusvalenze da cessione di partecipazioni, ovvero la differenza tra il valore fiscale di una partecipazione societaria e il relativo corrispettivo percepito con la sua cessione.

Le plusvalenze e le minusvalenze realizzate possono essere compensate a prescindere dall’entità della partecipazione societaria.

Plusvalenze e minusvalenze da partecipazione: trattamento fiscale

Il saldo tra i valori positivi e quelli negativi determina la base imponibile su cui applicare l’imposta sostitutiva del 26%.

Se in precedenza era prevista una differenziazione tra partecipazione qualificata e non qualificata, a decorrere dall’anno d’imposta 2019, è stata introdotta un’unica aliquota di imposta sostitutiva del 26%.

Il soggetto contribuente deve dichiarare questi redditi da capital gain e procedere alla liquidazione della relativa imposta sostitutiva.

Il quadro RT del modello Redditi PF 2020 deve essere compilato dal contribuente che realizza un reddito di natura finanziaria: le plusvalenze e le minusvalenze da cessione di partecipazioni appartengono a questa categoria di redditi.

La sezione 2 del suddetto quadro è dedicata alle “Plusvalenze assoggettate a imposta sostitutiva del 26%”, che sono tutte quelle realizzate dal 1 gennaio 2019.

Nel rigo RT21 deve essere indicato il corrispettivo incassato, in RT22 il valore fiscale riconosciuto alla partecipazione e in RT23 la plusvalenza realizzata o l’eventuale minusvalenza.

Nei righi RT24 ed RT25 devono essere indicate le eccedenze di minusvalenze derivanti dai precedenti periodi di imposta.

Nel rigo RT27 deve essere indicato l’ammontare dell’imposta sostitutiva ottenuta applicando l’aliquota del 26% ai valori netti, dalla quale potrà essere scomputata una eventuale eccedenza di imposta derivante dall’esercizio fiscale precedente (da esporre al rigo RT28), per ottenere l’imposta effettivamente dovuta al rigo RT29.

Nella Sezione V del quadro RT denominato “Minusvalenze non compensate nell’anno” devono essere indicate le eccedenze di minusvalenze non compensate.

Integrazione Modello 730 e modello Redditi

I contribuenti che presentano il Modello 730, nel caso in cui abbiano percepito redditi diversi di natura finanziaria, possono presentare il modello Redditi PF.

Il soggetto contribuente può presentare il Modello 730 e procedere con l’integrazione attraverso la trasmissione successiva del modello Redditi con i soli frontespizio e quadro RT.

È possibile presentare prima il Modello 730 completo di tutte le sue parti e poi trasmettere, a titolo integrativo, il modello Redditi PF con il solo frontespizio e i quadri RM, RT, RW.

 

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