Scaduti i termini di presentazione del Modello Unico 2016 (30 settembre 2016), vediamo insieme quali sono i rimedi, nei casi in cui la dichiarazione sia omessa o tardiva, in riferimento alla vigente normativa.
Modello Unico 2016 omessa presentazione
La dichiarazione è omessa quando:
- non è stata presentata;
- viene presentata con un ritardo superiore ai 90 giorni rispetto al termine previsto.
Premesso che ai sensi dell’articolo 2 del D.P.R. n. 322/1998 la dichiarazione presentata oltre il termine dei 90 giorni costituisce titolo per la riscossione delle imposte in essa liquidate. Vediamo quali sono le sanzioni applicabili. Ai sensi dell’articolo 1 del D.Lgs. n. 471/1997 le sanzioni applicabili alle fattispecie di omessa presentazione delle dichiarazioni dipendono se dalla stessa è dovuta l’imposta o meno:
- nel caso in cui non siano dovute imposte la sanzione infatti varierà da un minimo di € 258 ad un massimo di € 1.032 ;
- nel caso in cui risultino imposte dovute la sanzione varierà dal 120% al 240% dell’ammontare delle imposte non versate, con un importo minimo di € 258.
Ulteriori novità sulle sanzioni per omessa presentazione
Tra le novità contenute nel D.
Lgs. n. 158/2015 vi sono anche alcune modifiche in tema di sanzioni in caso di omessa presentazione della dichiarazione, novità che, secondo l’attuale DDL Stabilità per il 2016, dovrebbero entrare in vigore a decorrere dal 1 gennaio 2016:
- nel caso di omessa presentazione della dichiarazione nella quale non siano dovute imposte, la sanzione potrà variare da un minimo di € 250 un massimo di € 1.000;
- nel caso invece in cui siano dovute imposte, si applica la sanzione amministrativa dal 120% al 240%dell’ammontare delle imposte dovute, con un minimo di € 250;
- se la dichiarazione omessa è presentata dal contribuente entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo.
In quest’ultimo caso, se la dichiarazione omessa è presentata prima dell’inizio di qualunque attività amministrativa di accertamento di cui il contribuente abbia avuto formale conoscenza.
Si applica la sanzione amministrativa dal 60% al 120% dell’ammontare delle imposte dovute, con un minimo di € 200. Se non sono dovute imposte, si applica la sanzione da € 150 ad € 500.
Le sanzioni applicabili quando non sono dovute imposte possono essere aumentate fino al doppio nei confronti dei soggetti obbligati alla tenuta di scritture contabili.