Scaduti i termini di presentazione del Modello Unico 2016 (30 settembre 2016), vediamo insieme quali sono i rimedi, nei casi in cui la dichiarazione sia omessa o tardiva, in riferimento alla vigente normativa.
Modello Unico 2016 omessa presentazione
La dichiarazione è omessa quando:
- non è stata presentata;
- viene presentata con un ritardo superiore ai 90 giorni rispetto al termine previsto.
Premesso che ai sensi dell’articolo 2 del D.P.R. n. 322/1998 la dichiarazione presentata oltre il termine dei 90 giorni costituisce titolo per la riscossione delle imposte in essa liquidate.
- nel caso in cui non siano dovute imposte la sanzione infatti varierà da un minimo di € 258 ad un massimo di € 1.032 ;
- nel caso in cui risultino imposte dovute la sanzione varierà dal 120% al 240% dell’ammontare delle imposte non versate, con un importo minimo di € 258.
Ulteriori novità sulle sanzioni per omessa presentazione
Tra le novità contenute nel D.Lgs. n. 158/2015 vi sono anche alcune modifiche in tema di sanzioni in caso di omessa presentazione della dichiarazione, novità che, secondo l’attuale DDL Stabilità per il 2016, dovrebbero entrare in vigore a decorrere dal 1 gennaio 2016:
- nel caso di omessa presentazione della dichiarazione nella quale non siano dovute imposte, la sanzione potrà variare da un minimo di € 250 un massimo di € 1.000;
- nel caso invece in cui siano dovute imposte, si applica la sanzione amministrativa dal 120% al 240%dell’ammontare delle imposte dovute, con un minimo di € 250;
- se la dichiarazione omessa è presentata dal contribuente entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo.
In quest’ultimo caso, se la dichiarazione omessa è presentata prima dell’inizio di qualunque attività amministrativa di accertamento di cui il contribuente abbia avuto formale conoscenza.
Le sanzioni applicabili quando non sono dovute imposte possono essere aumentate fino al doppio nei confronti dei soggetti obbligati alla tenuta di scritture contabili.