Presentazione Modello Unico 2016 per dichiarazione tardiva
Si parla invece di tardiva presentazione nel caso in cui la dichiarazione venga presentata entro 90 giorni dalla data di scadenza del termine ordinario.
La dichiarazione, anche se tardiva, viene considerata comunque validamente presentata, pertanto:
- se dalla dichiarazione tardiva non risulta dovuta l’imposta la sanzione applicabile varierà da unminimo di € 258 a un massimo di € 1.032 (aumentabile fino al doppio nei confronti dei soggetti obbligati alla tenuta di scritture contabili);
- se dalla dichiarazione tardiva risulti un’imposta dovuta, allora, come precisato nella circolare n. 23/E/1999, dato che la dichiarazione presentata è comunque “valida”, l’eventuale omesso o carente pagamento delle imposte dichiarate configura la violazione di omesso, in tutto o in parte, versamento delle imposte risultanti dalla dichiarazione, punibile con la sanzione amministrativa pari al 30% di ogni importo non versato.
Modello Unico 2016: sanzioni ridotte con ravvedimento
Le sanzioni in questione possono essere ridotte attraverso il ricorso all’istituto del ravvedimento operoso versando:
- la sanzione ridotta pari ad 1/10 del minimo (€ 25, pari ad 1/10 di € 258) regolarizzando così la tardiva presentazione;
- la sanzione pari al 3% (1/10 del 30%) dell’imposta dovuta se il versamento avviene entro i 30 giorni (o 0,2% giornaliero se entro i 14 giorni), ovvero la sanzione pari al 3,33% (1/9 del 30%) se il versamento avviene oltre i 30 giorni ma entro i 90, regolarizzando così l’omesso versamento (oltre al pagamento dell’imposta dovuta e degli interessi legali, pari allo 0,5%).