Tra le varie misure contenute nel decreto agosto, varato dal Consiglio dei Ministri il 7 agosto 2020, rientra anche la proroga al 31 gennaio 2021 (in luogo del 30 settembre 2020 come fissato dall’art. 56 del decreto Cura Italia) della moratoria straordinaria dei prestiti e delle linee di credito concesse da banche e intermediari finanziari a micro, piccole e medie imprese (PMI) e lavoratori autonomi titolari di partita IVA.
La definizione di PMI
Ricordiamo che per PMI, secondo la Commissione Europea, si intendono le imprese che occupano meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di euro e/o il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di euro.
- la “piccola impresa” occupa meno di 50 persone e realizza un fatturato annuo e/o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di euro;
- la “microimpresa” occupa meno di 10 persone e realizza un fatturato annuo e/o un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di euro.
Ambito oggettivo della moratoria
La moratoria (ossia la sospensione delle scadenze relative a varie tipologie di esposizioni debitorie) è stata prevista, come detto, dal decreto Cura Italia (decreto-legge n. 18 del 2020) a fronte dell’emergenza Covid-19 (quale evento eccezionale e di grave turbamento dell’economia del nostro Paese). Il decreto stabiliva che:
- non possono essere revocate fino al 30 settembre 2020 le aperture di credito “a revoca”, nonché i finanziamenti accordati a fronte di anticipi su crediti, per gli importi esistenti alla data del 29 febbraio 2020, o, se successivi, al 17 marzo 2020 (la disposizione trova applicazione sia per la parte utilizzata sia per quella non utilizzata e, specifica la norma, non si può procedere neanche a revoca parziale);
- sono prorogati fino al 30 settembre 2020, alle medesime condizioni, i contratti relativi a prestiti non rateali, con scadenza contrattuale antecedente a quella data (la misura si applica anche a tutti gli elementi accessori – in particolare le garanzie – relativi al contratto principale).
- sono prorogati al 30 settembre 2020 i pagamenti – con scadenza antecedente a quella data – di rate o canoni di leasing relativi a mutui e altri finanziamenti con rimborso rateale, ivi compresi quelli perfezionati mediante il rilascio di cambiali agrarie; il piano di rimborso delle rate o dei canoni oggetto di sospensione è dilazionato ed è nella facoltà delle imprese richiedere la sospensione del solo rimborso in conto capitale.
Dunque, la scadenza della moratoria era fissata a settembre 2020.
Cosa stabilisce il decreto di agosto per la moratoria
In primo luogo il decreto di agosto sostituisce la data del 30 settembre 2020 con quella del 31 gennaio 2021. Inoltre stabilisce che:
- per le imprese già ammesse alla moratoria alla data di entrata in vigore dello stesso decreto agosto (si attende la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale), la proroga opera automaticamente senza alcuna formalità, salva l’ipotesi di rinuncia espressa da parte dell’impresa beneficiaria, da far pervenire al soggetto finanziatore entro il termine del 30 settembre 2020;
- per le imprese che, alla data di entrata in vigore del decreto agosto, presentino esposizioni che non siano ancora state ammesse alla moratoria, queste possono essere ammesse alla moratoria, entro il 31 dicembre 2020;
Infine è stabilito che, nei confronti delle imprese che hanno avuto accesso alla moratoria, il termine di 18 mesi per l’avvio delle procedure esecutive decorre dal termine delle misure di sostegno in commento.
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