Morosità bollette luce e gas 2016: come si calcola?

CMOR è il corrispettivo per morosità 2016 bollette luce e gas: ecco come si calcola e come viene addebitato in bolletta.
9 anni fa
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Cmor morosità bollette luce e gas 2016: ecco come funziona

Ogni consumatore oggi ha la possibilità di passare da un gestore all’altro sia per il contratto di luce sia per quello del gas in modo non vincolante, il “mercato libero”. Il problema nasce, in caso di mancato pagamento da parte del cliente finale, in questi casi, l’esercente la vendita uscente può presentare richiesta di indennizzo al Gestore del Sistema Indennitario. Quest’ultimo comunica all’impresa di distribuzione alla quale è connesso il punto di prelievo (POD) di cui è titolare il cliente finale moroso, di applicare il corrispettivo CMOR.

Il distributore territoriale opera il versamento alla Cassa del sistema, alimentandone così il gettito. Il corrispettivo CMOR viene quindi addebitato sulla bolletta emessa dal nuovo fornitore di luce e gas e poi rigirato al precedente fornitore. Anche in presenza di un nuovo contratto sottoscritto con un nuovo fornitore di luce o gas, la morosità pregressa verso il vecchio fornitore non si annulla, e la morosità accumulata, per fatture non saldate, viene richiesta dal nuovo fornitore a nome del vecchio, attraverso il sistema CMOR che determinerà nella nuova bolletta, l’addebito del corrispettivo morosità 2016.

Corrispettivo CMOR in bolletta quando può essere richiesto?

Il vecchio fornitore può richiedere l’indennizzo, tramite addebito del corrispettivo CMOR in bolletta entro una scadenza bene precisa, tra i 6 mesi e 12 mesi dalla data del passaggio. L’ art. 3 All. B alla deliberazione 11/12/2009 prevede che: “Il valore dell’indennizzo da riconoscere all’esercente la vendita uscente è commisurato, per ciascun credito, alla stima della spesa di 2 (due) mesi di erogazione della fornitura del cliente finale nei cui confronti il credito è maturato. Tale valore comprende altresì l’eventuale valore del corrispettivo CMOR fatturato al cliente finale e non riscosso” Affinché il Cmor possa essere richiesto dal vecchio fornitore, occorre che vi siano le seguenti condizioni:

  • che il cliente finale moroso sia alimentato in bassa tensione;
  • che abbia ricevuto la comunicazione della morosità, bolletta, nella quale sia specificata l’applicazione dell’indennizzo;
  • che non abbia saldato il pagamento dovuto;
  • che il debito non riguardi corrispettivi per ricostruzione dei consumi in caso di malfunzionamento del contatore;
  • che il valore dell’indennizzo sia pari o superiore a 10 euro.

Va ricordato, che se la morosità si protrae per più di 3 mesi, il debito non può più essere richiesto per mezzo del sistema indennitario CMOR, ma dovrà essere recuperato dalla vecchia società di vendita, attraverso le consuete procedure di recupero crediti.

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