Multa: avviso di giacenza, termini per pagare e per ricorrere

Se non si ritira la raccomandata di una Multa, e il postino lascia l'avviso di giacenza, la notifica si intende perfezionata non oltre dieci giorni. Vediamo insieme quali sono i termini per ricorrere.
8 anni fa
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La multa e i suoi termini di notifica. Vediamo insieme cosa succede se ci arriva un avviso di giacenza e da quando decorrono i tempi di notifica.

Se viene consegnata a casa una multa dal postino, i termini collegati a tale notifica decorrono da quella stessa data. I termini sono:

  • 5 giorni per pagare la multa con lo sconto del 30%;
  • al termine di 30 giorni per far ricorso al giudice di pace;
  • o di 60 per contestarla davanti al Prefetto.

Multa: cosa succede se il postino lascia un avviso di giacenza?

Se, il postino lascia, nella cassetta delle lettere, un avviso di giacenza, invitandoci a ritirare il plico presso l’ufficio postale, quali sono i termini?
In questo caso, i termini decorrono a seconda che il ritiro della multa avvenga nei primi 10 giorni dalla consegna dell’avviso di giacenza o successivamente.

Se la multa viene ritirata entro i primi 10 giorni dalla consegna dell’avviso di giacenza

Se la multa viene ritirata nei primi 10 giorni dal momento in cui ci è stato consegnato l’avviso di giacenza, la notifica si considera avvenuta nel giorno stesso in si ritira il plico della multa e, quindi, i termini iniziano a decorrere da quello stesso momento.

Se la multa viene ritirata entro i primi 11 giorni dalla consegna dell’avviso di giacenza

Se invece la multa viene ritirata dopo l’undicesimo giorno, la notifica si considera perfezionata alla scadenza del decimo giorno. Per cui, anche se non si ritira la multa, i termini iniziano a decorrere dall’undicesimo giorno.

Multa Nulla se viene notificata dopo 90 giorni

La Multa è nulla se notificata dopo 90 giorni dal fatto, questo vale anche per le violazioni derivanti dall’autovelox per eccesso di velocità, a chiarirlo la recente sentenza n. 2009/2016 del Giudice di Pace di Firenze.

Secondo l’ Art. 201 del codice della Strada: “Qualora la violazione non possa essere immediatamente contestata, il verbale, con gli estremi precisi e dettagliati della violazione e con la indicazione dei motivi che hanno reso impossibile la contestazione immediata, deve, entro novanta giorni dall’accertamento, essere notificato all’effettivo trasgressore o, quando questi non sia stato identificato e si tratti di violazione commessa dal conducente di un veicolo a motore, munito di targa, ad uno dei soggetti indicati nell’art.

196, quale risulta dai pubblici registri alla data dell’accertamento”.

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