La multa per divieto di circolazione o circolazione con targhe alterne può essere impugnata solo se si dimostra che non si era a conoscenza del divieto: bisogna dimostrare che si era in buona fede.
Ad esempio quando si va da una città all’altra e non si è a conoscenza dell’ordinanza del sindaco che, per contenere l’inquinamento, ha disposto il divieto di circolazione o la circolazione a targhe alterne.
Multa per divieto di circolazione o circolazione con targhe alterne: la sentenza del Tribunale
Una recente sentenza del Tribunale di Napoli n.
La multa per divieto di circolazione viene annullata laddove l’automobilista provenga da un’altra città e non sia a conoscenza del divieto di circolazione disposto dal Comune.
Ecco le sanzioni per chi non rispetta il divieto di circolazione
Le multe e le sanzioni per chi non rispetta le disposizioni del Comune di appartenenza, riguardo alla circolazione a targhe alterne e il blocco auto, sono espresse nel comma 13 e 13 bis dell’art. 7 del codice della strada. Il comma 13 e 13 bis precisano quanto segue:
- comma 13) Chiunque non ottemperi ai provvedimenti di sospensione o divieto della circolazione, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 84 a euro 335;
- comma 13-bis) Chiunque, in violazione delle limitazioni previste ai sensi della lettera b) del comma 1, circola con veicoli appartenenti, relativamente alle emissioni inquinanti, a categorie inferiori a quelle prescritte, e’ soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 163 a euro 658, nel caso di reiterazione della violazione nel biennio, alla sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da quindici a trenta giorni ai sensi delle norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.