Le multe prese all’estero vanno pagate o si può pensare di farla franca puntando su gap nello scambio dati? E’ una questione che abbiamo già trattato per rispondere ai dubbi degli utenti che, trovando la contravvenzione a casa al rientro dalle vacanze all’estero, ci hanno scritto per saperne di più.
La risposta giusta è che dipende. Dipenda da dove è stata presa la multa e da qual è la violazione del CdS contestata.
Partiamo dal primo punto: se la multa all’estero è stata presa in un Paese dell’Unione Europa vale la direttiva sullo scambio di informazioni.
La disciplina non si applica a tutte le violazioni ma solo ad un numero ristretto di comportamenti selezionati per la particolare pericolosità. Tra queste vi rientrano infrazioni per: eccesso di velocità, guida senza cinture o sotto effetto di sostanze stupefacenti, circolazione su corsie preferenziali, uso del cellulare al volante, passaggio con il semaforo rosso etc. Sono tutte violazioni che, come facilmente intuibile, possono mettere a rischio la vita dei pedoni o degli automobilisti.
Chi prende una multa in Europa per una di queste violazioni riceverà a casa la lettera d’informazione sull’infrazione, redatta nella lingua (o lingue ufficiali) dello Stato d’immatricolazione del veicolo a bordo del quale è stata commessa la violazione, conterrà tutti i dati utili per l’identificazione, in particolare: tipo di violazione, luogo, data e ora della stessa, sanzione principale e accessoria e, se necessario, i dati del dispositivo utilizzato per rilevare la condotta. La lettera, inoltre, sarà abbinata ad un modulo di risposta con il quale l’intestatario del veicolo potrò confermare di aver commesso l’infrazione oppure disconoscerla spiegando i motivi del ricorso.
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