Chi riceve un verbale di multa ha un termine per pagare con lo sconto, per corrispondere quanto dovuto e/o per fare ricorso. Nel caso in cui non segua nessuna di queste tre strade gli enti impositori applicano una maggiorazione sulla multa pari al 10% ogni semestre. Più volte in passato la giurisprudenza di merito però ha messo in dubbio la legittimità di questa sanzione aggiuntiva all’importo da pagare per la multa. Si veda in questo senso da ultimo Cassazione civ.
Oggi gli interessi sulla multa, non essendo previsto alcun atto intermedio tra emissione/notifica del verbale e quella di accertamento della cartella esattoriale, sono applicati di fatto sulla sanzione finale autodeterminata in base all’articolo 203 C.d.S.: questi vengono fatti decorrere in maniera retroattiva dal momento della scadenza del termine risultante dal verbale di accertamento per il pagamento della multa con lo sconto. La maggiorazione in questione quindi rischia innegabilmente, come fatto a più riprese osservare, una sanzione ulteriore e aggiuntiva iniqua, peraltro grave ed afflittiva anche perché il trasgressore non ha modo di conoscerne preventivamente l’ammontare (aspetto che fa ulteriormente discutere).
Da ultimo è stato evidenziato anche che la maggiorazione in analisi si applica anche a multe di importo irrilevante e che a trovarsi in questa situazione di impossibilità al pagamento sono soprattutto persone con difficoltà economiche e redditi bassi. In questo senso ad esempio alcune amministrazioni, come il Comune di Roma, hanno provveduto a mitigare le iniquità in modo spontaneo (a Roma gli interessi sanzionatori si contano solo per gli ultimi due anni che precedono la notifica della cartella esattoriale).