Multe stradali della polizia locale, dal 2020 arriverà l’ingiunzione fiscale. Il nuovo strumento di recupero delle sanzioni al codice della strada avrà le stesse caratteristiche della cartella esattoriale e sarà immediatamente esecutivo, cioè avvertiranno che in difetto di pagamento partiranno le azioni di recupero del credito.
La novità fa il paio con gli avvisi di accertamento immediatamente esecutivi che i Comuni e le Regioni potranno utilizzare per recuperare i tributi locali. Cambia solo la forma, ma la sostanza è uguale. Sicchè dal prossimo anno gli automobilisti indisciplinati dovranno prestare la massima attenzione al pagamento delle multe stradali.
Ingiunzione di pagamento, cos’è e come funziona
L’ingiunzione di pagamento non è altro che un avviso di pagamento inviato direttamente dagli uffici comunali, non quindi dalla polizia locale o da Agenzia Entrate Riscossione. Mediante l’ingiunzione di pagamento, si concedono 30 giorni di tempo al trasgressore per pagare la sanzione dopo di che, in difetto, il Comune procederà ad attivare le azioni di recupero. E’ possibile presentare ricorso al giudice di pace prima che siano scaduti i 30 giorni dandone comunicazione per conoscenza al Comune. Il debitore sarà comunque avvisato almeno 120 giorni prima dell’emissione dell’ingiunzione della sanzione pecuniaria. Se il Comune invia l’ingiunzione di pagamento senza aver prima comunicato il dettaglio della posizione debitoria, l’ingiunzione è nulla. Quindi, l’ingiunzione di pagamento è la comunicazione finale prima dell’avvio dell’esecuzione forzata, non seguiranno altri avvisi.
Procedure esecutive
La procedura esecutiva prende avvio con il pignoramento che può avere a oggetto: somme, beni mobili e beni immobili. Nel caso di recupero di somme al codice della strada, l’azione esecutoria riguarderà in prevalenza il pignoramento presso terzi (per esempio il conto corrente, stipendio), oppure cose del debitore che sono in possesso di terzi. Con questa procedura, abbastanza rapida, si richiede a un terzo di versare direttamente all’ente quanto da lui dovuto.
- fino a 2.500 euro la quota pignorabile è un decimo
- tra 2.500 e 5.000 euro la quota pignorabile è un settimo;
- sopra i 5.000 euro la quota pignorabile è un quinto.
Il pignoramento può essere effettuato anche sulle somme depositate sul conto corrente, a esclusione dell’ultimo stipendio o pensione che resta sempre disponibile per qualsiasi necessità del debitore.