Più tempo anche per pagare le multe stradali. Le sanzioni alla violazione del codice della strada potranno essere pagate in misura ridotta entro 30 giorni dalla notifica del verbale.
E’ questa in sostanza la novità contenuta nel Decreto Rilancio che proroga di altri due mesi il periodo concesso per beneficiare del pagamento in misura ridotta del 30% della multa stradale di cui all’art. 2020 CdS. Tale beneficio era stato concesso una prima volta dal governo col DL Cura Italia ma fino alla fine di maggio 2020.
Più tempo pagare le multe in misura ridotta
La norma si applica a tutte le sanzioni al codice della strada per le quali è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria. Come recita l’art. 202 CdS, “il trasgressore è ammesso a pagare, entro sessanta giorni dalla contestazione o dalla notificazione, una somma pari al minimo fissato dalle singole norme. Tale somma è ridotta del 30% se il pagamento è effettuato entro cinque giorni dalla contestazione o dalla notificazione”. Fermo restando il dettato della legge, con l’intervento del governo cambiano i termini di pagamento che diventano 30 giorni, anziché 5 fino al 31 luglio 2020. Pertanto, chi commette un’infrazione durante il periodo di emergenza sanitaria, potrà beneficiare del pagamento in misura ridotta entro un mese dalla notifica del verbale. Attenzione, però, perché il Decreto Rilancio prevede che il pagamento debba avvenire entro il periodo di stato di emergenza. Per cui se il verbale viene notificato il 15 luglio, ad esempio, la multa andrà pagata entro e non oltre il 31 luglio per poter beneficiare dello sconto.
Beneficio di 30 giorni solo a metà
Il punto appare però abbastanza controverso. Infatti, essendo sospese per legge anche le notifiche dei verbali, non è chiaro quando e come il trasgressore potrà beneficiare dello sconto. Sempre per fare un esempio, se un automobilista viene multato a sua insaputa per eccesso di velocità il 15 maggio, ma riceverà il verbale a casa solo dopo che sarà terminato il periodo di emergenza, quindi dopo il 31 luglio, il beneficio temporale per il pagamento in misura ridotta sarà di 30 giorni o torna ad essere di 5 giorni? In pratica, se da un lato si concede il beneficio di pagare in misura ridotta entro un mese, dall’altra si rischia di non poter disporre di tale periodo essendo le procedure amministrative di notifica bloccate.