La regola generale prevede che gli interessi passivi su mutui siano detraibili in proporzione al costo dell’abitazione.
Gli interpelli n. 6 e n. 8 del 5 gennaio 2021 chiariscono che se lo spostamento della residenza nell’immobile acquistato con mutuo è ritardato a causa di una forza maggiore da pandemia spetta una proroga del termine per la detraibilità degli interessi passivi.
Interessi passivi su mutuo prima casa: detrazione Irpef
Se nel corso dell’anno il soggetto mutuatario ha sostenuto il pagamento di interessi passivi su mutui ipotecari per l’acquisto dell’abitazione principale ha il diritto a beneficiare di un’agevolazione fiscale.
Si tratta di una detrazione fiscale, nella misura del 19%, su una spesa massima di € 4.000 annui relativa ad interessi passivi.
Se si è contratto un mutuo per l’acquisto dell’abitazione ove si ha stabilito la residenza, è possibile beneficiare di un’agevolazione prevista dall’articolo 15, comma 1-ter del DPR n 917/86.
La detrazione è fruibile sia nel modello 730 che nel modello Redditi Persone fisiche e può essere sfruttata da tutti i contribuenti che hanno sostenuto la spesa.
Il limite annuo di spesa agevolabile relativa al sostenimento di interessi passivi su mutui per l’erogazione dell’agevolazione è di € 4.000 annui.
Pertanto, il bonus massimo ottenibile in sede di dichiarazione dei redditi è pari a 760 euro (calcolato come il 19% del limite massimo di 4.000 euro).
Il limite annuo di spesa si riferisce all’ammontare globale delle quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione, degli interessi passivi e degli oneri accessori relativi al contratto di mutuo.
La detrazione non spetta in relazione alle spese per l’assicurazione dell’immobile in quanto non soddisfano il requisito di necessarietà.
Mutui: detraibilità degli interessi passivi e cause di forza maggiore da Covid
Con risposta agli Interpelli n. 6 e n. 8 del 5 gennaio 2021 l’Agenzia delle Entrate chiarisce che la detrazione degli interessi passivi sui mutui per l’acquisto della prima casa spetta con una proroga dei termini se lo spostamento della residenza è avvenuto con ritardo a causa di forza maggiore da pandemia.
Se lo spostamento della residenza è stato impedito dalla pandemia (da forza maggiore) spetta ugualmente la detrazione degli interessi passivi sul mutuo entro un anno dall’acquisto o entro 24 mesi in caso di acquisto con ristrutturazione.
La detrazione degli interessi passivi spetta per un ammontare non superiore a 4.000 euro annui per gli immobili adibiti entro 12 mesi dall’acquisto ad abitazione principale (art 15 comma 1 lett b del DPR 917/86) oppure entro 2 anni dal rogito in caso di ristrutturazione.
L’Agenzia delle Entrate sottolinea che:
“In altri termini, tenuto conto che la causa di forza maggiore si è verificata in pendenza del termine entro cui stabilire la residenza nell’immobile, l’istante potrà fruire di una proroga del termine per un tempo corrispondente alla durata della causa di forza maggiore (dal 23 febbraio al 2 giugno 2020) che ha impedito o rallentato le attività propedeutiche alla destinazione dell’immobile a dimora abituale”.