Con la circolare 194/2015 l’INPS ha dettato nuove regole relative all’indennità di disoccupazione Naspi ed in particolare sulla cumulabilità dei redditi e sull’accertamento dello stato di disoccupazione. Per essere considerato disoccupato il lavoratore deve possedere due requisiti fondamentali: risultare privo di impiego e aver effettuato la dichiarazione di disponibilità immediata allo svolgimento di una attività lavorativa. Questo quanto precisato dalla Circolare 34/2015 del Ministero del Lavoro. Per quel che riguarda l’accertamento dello status di disoccupazione, come precisa la circolare 194/2015 dell’INPS, fintanto che non sarà attivo il portale delle politiche del lavoro, sarà necessario procedere attraverso due modalità: una è rappresentata dal rilascio della Did presso il centro per l’impiego, l’altra, invece, è per via telematica.
Cumulabilità NAspi
Nella circolare 194/2015 dell’INPS si conferma quanto già valido per l’ASPI in materia di cumulabilità di redditi da lavoro e indennità di disoccupazione. Per quel che riguarda lavoratori parasubordinati e subordinati la soglia limite annua per poter continuare a beneficiare della NASPI resta fissatà a un importo pari o inferiore gli 8mila euro, mentre per i lavoratori autonomi la soglia è di 4800 euro annui. Per i lavoratori che sono al di sotto di tali soglie, infatti, c’è la cumulabilità dei redditi da lavoro con la Naspi che sarà erogata per un importo pari all’80% del reddito presunto derivato da lavoro. Tale reddito va rapportato al periodo di tempo che intercorre tra la data di inizio dell’attività lavorativa e quella di fine della percezione dell’indennità ( o dell’anno se la fine dell’indennità è antecedente). La riduzione dell’assegno è calcolata d’ufficio al momento della presentazione della dichiarazione dei redditi, ma nel caso di esenzione di presentazione della dichiarazione dei redditi l’interessato è tenuto a presentare all’INPS una autodichiarazione riguardante il reddito ricavato dall’attività lavorativa svolta mentre percepiva l’ammortizzatore sociale (entro e non oltre il 31 marzo dell’anno successivo).