Naspi: compatibilità con lavoro subordinato

Quando la Naspi continua ad essere erogata anche se il suo beneficiario intraprende un nuovo lavoro subordinato?
9 anni fa
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La nuova indennità di disoccupazione per chi ha perso il lavoro dal 1 maggio 2015 è la Naspi. I requisiti per accedere al nuovo ammortizzatore sociale sono:

  • Stato di disoccupazione
  • 13 settimane di contributi versati nei 4 anni precedenti
  • 30 giorni di lavoro effettivi nei 12 mesi precedenti

  La domanda per poter fruire del nuovo sostegno al reddito Naspi va presentata entro 68 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro.   Ma cosa accade se il disoccupato trova una nuova occupazione presso un altro datore di lavoro?   Le conseguenze sull’assegno di disoccupazione possono essere 3, così come prevede il dlgs 22/2015 e dipendono dalla durata del nuovo contratto di lavoro e dalla retribuzione che deriverà dalla nuova occupazione.

   

  1.  se il lavoratore durante il periodo di fruizione della Naspi instaura un rapporto di lavoro subordinato la cui durata è superiore a 6 mesi e il cui reddito annuale superi il reddito minimo escluso da imposizione fiscale (8.000 euro) è prevista la decadenza della Naspi.
  2.  Se il rapporto di lavoro subordinato che instaura il beneficiario della Naspi è inferiore a 6 mesi l’ammortizzatore è sospeso per tutta la durata del rapporto di lavoro fino ad un massimo di 6 mesi, sempre se il reddito prodotto supera gli 8000 euro annui. La fruizione della Naspi può riprendere per il periodo residuo alla cessazione del rapporto di lavoro, anche se il lavoratore rassegna le dimissioni. La sospensione e la ripresa della Naspi avvengono d’ufficio anche qualora il lavoro a tempo determinato sia intrapreso in uno stato estero.
  3.  nel caso in cui il lavoratore beneficiario della Naspi intraprenda nel periodo di fruizione un rapporto di lavoro subordinato da cui derivi un reddito inferiore agli 8000 euro annui, mantiene il diritto alla prestazione ma la percepirà con un importo ridotto. Questo sia che il rapporto di lavoro sia inferiore ai 6 mesi sia che sia superiore. La Naspi, in questo caso, viene ridotta ad un importo pari all’80% dell’assegno previsto rapportato al periodo di tempo che intercorre tra la data di inizio del lavoro e la data di cessazione, o, se successiva, alla fine dell’anno.
    Per conservare l’erogazione della Naspi con importo ridotto, il beneficiario deve comunicare, entro un mese dall’inizio del nuovo lavoro, all’Inps il reddito annuo che prevede di percepire dalla nuova attività. In mancanza di tale comunicazione se il rapporto di lavoro è inferiore a 6 mesi la Naspi verrà sospesa, se ha durata superiore, invece, è prevista la decadenza della prestazione.
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