Dal 1 maggio 2015 i lavoratori disoccupati possono fruire di un nuovo ammortizzatore sociale, la Naspi. Per poter beneficiare dell’assegno di disoccupazione bisogna avere i requisiti richiesti che sono:
- disoccupazione
- 13 settimane di contribuzione accreditate nei 4 anni precedenti
- 30 giornate di lavoro effettivo nei 12 mesi precedenti la richiesta
Per i lavoratori che hanno sospeso l’Aspi per un contratto di lavoro inferiore a 6 mesi, c’è la possibilità di poter riprendere, dopo il 1 maggio 2015, il godimento dell’indennità di disoccupazione e una volta terminato il residuo di Aspi il lavoratore può, anche, far domanda per la Naspi richiedendo il conteggio delle settimane di retribuzione derivanti dall’ultimo rapporto di lavoro per il quale era stata sospesa l’Aspi (a patto che non siano trascorsi più di 68 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro).
Lavoratori precari e Naspi
Che cosa accade a quei lavoratori precari che nel corso del quadriennio precedente hanno fruito di una o più indennità di disoccupazione, come accade ai lavoratori precari (in particolare i docenti che ogni anno, almeno una volta, interrompono il rapporto di lavoro maturando il diritto alla disoccupazione)? La situazione diventa molto complicata poiché dal calcolo della durata della Naspi devono essere scomputati tutti i periodi delle prestazioni già fruite. Il calcolo avviene sottraendo il minor valore tra il numero di settimane di prestazione fruita con il numero di settimane di contribuzione precedenti all’evento di godimento. In questo modo se un lavoratore precario ha fruito, ipoteticamente di un assegno ASPI per 52 settimane nel quadriennio precedente, la richiesta della Naspi, considerando un’interruzione di un anno nel versamento dei contributi, le settimane utili alla Naspi sarebbero 156 che sarebbero ridotte a 104 sottraendo le 52 settimane già fruite con l’ASPI. Questo solo se, nell’anno precedente la fruizione dell’ASPI erano state versate 52 settimane di contributi.