Nuovi importi Naspi, Dis-Coll e Cig per il 2021. Come ogni anno, l’Inps aggiorna gli importi da corrispondere ai lavoratori che si trovano in disoccupazione involontaria e per coloro che sono in cassa integrazione.
Le indennità Inps sono aggiornate sulla scorta dei dati forniti dall’Istat sulla base della rilevazione dell’inflazione programmata per l’anno in corso.
Per il 2021 il tasso, come stabilito anche da apposito decreto del Ministero dell’Economia lo scorso dicembre, è negativo. Più in dettaglio, i nuovi importi Naspi, Dis-Coll e Cig sono cambiati e sono riportati nella circolare Inps n. 7 del 21 gennaio 2021.
Nuovi importi per Naspi, Dis-Coll e disoccupazione agricola
Per effetto di tale variazione, gli importi erogati dall’Inps non saranno diversi da quelli dello scorso anno essendo l’inflazione negativa. Riguardo alle indennità di disoccupazione, la retribuzione da prendere a riferimento per il calcolo degli importi della Naspi è pari a 1.227,55 euro per il 2021. L’importo massimo mensile di detta indennità, per la quale non opera la riduzione di cui all’articolo 26 della legge n. 41/1986, non può in ogni caso essere superiore a 1.335,40 euro.
Per quanto riguarda la Dis-Coll, la retribuzione da prendere a riferimento per il calcolo della indennità di disoccupazione è pari a 1.227,55 euro per il 2021. Anche in questo caso, come per la Naspi, l’importo massimo mensile di detta indennità non può in ogni caso superare 1.335,40 euro
Per quanto riguarda, infine, l’indennità di disoccupazione ordinaria agricola con requisiti normali, da liquidare nell’anno 2021 con riferimento ai periodi di attività svolti nel corso dell’anno 2020, trovano applicazione gli importi massimi stabiliti per lo scorso anno. Vale a dire 1.199,72 euro, per ciò che riguarda il massimale più alto, e 998,18 euro per quanto attiene al massimale più basso.
Cassa integrazione guadagni (Cig)
Anche gli importi della cassa integrazione guadagni non subiscono variazioni rispetto al 2020.
Anche per le integrazioni salariali ordinarie relative ai contratti di solidarietà – spiega l’Inps – il trattamento ammonterà al 80% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate. Con il limite dei massimali che, quindi, si applicheranno anche ai trattamenti relativi ai contratti di solidarietà sottoposti alla disciplina del decreto legislativo n. 148/2015.
I trattamenti di integrazione salariale per il settore edile dovuti ad intemperie stagionali sono di importo pari a 1.127,87 euro e a 1.355,58 euro a seconda rispettivamente se la retribuzione è inferiore o superiore a 2.159,48 euro. Questi trattamenti godono, infatti, di una maggiorazione del 20% rispetto all’integrazione salariale ordinaria.