Salve, sto percependo la NASPI (disoccupazione) da un mese. Ora un mio amico mi propone di entrare in società con lui. Si tratterebbe di una srl (società a responsabilità limitata) in cui io avrei solo la qualifica di socio. Quindi, non sarò lavoratore e nemmeno amministratore. Parteciperò solo all’eventuale ripartizione degli utili.
Questa cosa implica qualcosa per la NASPI? Continuerò a percepirla oppure mi sarà sospesa nel momento in cui costituiremo la società?
Abbiamo appena esposto un quesito arrivato in redazione qualche giorno fa.
La disoccupazione e l’attività di lavoro
La NASPI (c.d. disoccupazione) è un’indennità mensile che viene riconosciuta, per un certo periodo di tempo, a chi ha perso (non per sua volontà) il lavoro. Ad esempio, perché è stato licenziato oppure semplicemente perché l’azienda per cui lavorava ha chiuso definitivamente. La NASPI spetta anche in caso di dimissioni (ma solo in determinate ipotesi).
Per averla è necessario rispettare alcuni requisiti contributivi. Bisogna fare apposita domanda e comunicare all’INPS qualsiasi tipo di variazione. Ad esempio, bisogna comunicare all’istituto che si è instaurato un nuovo rapporto di lavoro. Questo perché un evento di questo tipo può comportare l’interruzione della NASPI o, comunque, una riduzione dell’importo erogato.
La NASPI e la compatibilità con la qualifica di socio
La questione oggetto del quesito esposto in premessa è stata opportunamente affrontata nella Circolare INPS n. 174 del 2017. In particolare, queste le regole:
- in ogni caso (a prescindere dal tipo di società), nell’ipotesi in cui, chi percepisce la NASPI svolge nella società anche la funzione di amministratore, sindaco o revisore, equivale al caso in cui questi svolga attività di lavoro dipendente. Quindi, la NASPI sarà ridotta o sospesa a seconda del compenso percepito per la funzione svolta
- stessa disciplina del punto precedente vale nel caso in cui il percettore della disoccupazione è anche socio di una s.n.c. (società nome collettivo) o socio accomandatario (di una società in accomandita semplice) e che svolge nella società stessa la propria attività con carattere di abitualità e prevalenza ed è iscritto alla Gestione previdenziale degli Artigiani o dei Commercianti
- se chi percepisce la NASPI è socio di una società di capitali (ad esempio la srl) e non ricopre in essa nessuna funzione e NON è nemmeno socio lavoratore (quindi è solo un socio “finanziatore”), si ha diritto a percepire la NASPI per intero. Mentre laddove oltre ad essere socio si svolge nella società anche una funzione o si presta la propria attività lavorativa, vale la stessa regola vista al primo punto.
La soluzione al quesito, quindi, è da ricercare proprio in quest’ultimo punto.