La nuova NASpI 2015 è l’indennità di disoccupazione in vigore dallo scorso 1 maggio ed è destinato a tutti i lavoratori che hanno perso il loro involontariamente. Si è visto, anche in precedenti articoli, che la NASpI è erogata anche a lavoratori che hanno presentato dimissioni per giustificato motivo, ma cosa accade quando il rapporto di lavoro si interrompe per licenziamento disciplinare motivato da giusta causa? Spetta lo stesso il diritto di fruire dell’indennità di disoccupazione? Con il licenziamento disciplinare il datore di lavoro esercita il propri diritto di terminare il rapporto di lavoro quando i dipendente violi regole stabilite dalla legge in materia comportamentale o non rispetti quelle del codice disciplinare dell’azienda.
- licenziamento per giusta causa
- licenziamento per giustificato motivo
Licenziamento per giusta causa
Se il lavoratore ha tenuto un comportamento che pregiudica il rapporto di fiducia con il datore di lavoro non c’è necessità di preavviso per rompere il rapporto di lavoro vista la gravità dell’accaduto.
Licenziamento per giustificato motivo
Questo tipo di licenziamento si verifica quando il dipendente commette delle infrazioni meno gravi ma in grado lo stesso di interrompere la fiducia che intercorre con il datore di lavoro. Si tratta, solitamente, di comportamenti che si protraggono nel tempo e che vanno, in ogni caso, contestati al dipendente. In questo tipo di licenziamento vanno rispettati i termini di preavviso previsti nei contratti.
Naspi e licenziamento disciplinare
A chiarire i dubbi che possono nascere sulla possibilità di fruizione della Naspi in caso di licenziamento disciplinare interviene la Direzione Generale del Ministero del Lavoro. La Naspi va corrisposta al lavoratore che si trovi in stato di disoccupazione involontaria. Il licenziamento disciplinare rientra nella disoccupazione involontaria poiché il licenziamento non avviene per volere del lavoratore.