Proroga d’ufficio delle indennità di disoccupazione in scadenza per due mesi. L’Inps provvederà in automatico alla concessione degli assegni senza che il beneficiario debba intervenire.
Lo precisa l’Inps nella circolare numero 76 del 23 giugno 2020 recependo le disposizioni contenute nel decreto Rilancio. In particolare, si specifica si specifica che sarà prorogata di due mesi la corresponsione dell’indennità di disoccupazione per i titolari di Naspi e Dis-Coll scaduta fra il 1 marzo e il 30 aprile 2020.
Due mesi in più per Naspi e Dis-Coll
La legge proroga quindi il periodo temporale di fruizione dell’indennità di disoccupazione erogata dall’Inps a tutti coloro il cui la cui fruizione è scaduta durante il periodo di massima emergenza sanitaria.
Importo per i mesi aggiuntivi
Ma quanto spetta in sostanza per le due mensilità aggiuntive riconosciute ai disoccupati? L’importo sarà pari all’ultima mensilità percepita e calcolata in base all’indennità giornaliera moltiplicata per i giorni spettanti. “L’importo delle ulteriori due mensilità aggiuntive riconosciute dalla disposizione di cui all’articolo 92 del decreto-legge n. 34 del 2020 – recita la circolare Inps – è pari all’importo dell’ultima mensilità spettante per la prestazione originaria”. Non ci sarà riduzione progressiva del 3% come previsto dalla normativa vigente, pertanto l’indennità degli ultimi due mesi di Naspi e Dis-Coll saranno uguali all’ultima percepita.
Promozione del lavoro agricolo
Più vantaggiosa la prestazione nell’ambito del lavoro in agricoltura. Il decreto Rilancio ha infatti previsto che i percettori di Naspi e Dis-Coll possono stipulare con datori di lavoro del settore agricolo contratti a termine non superiori a 30 giorni effettivamente lavorati, rinnovabili per ulteriori 30 giorni, senza subire la perdita o la riduzione dei benefici previsti, nel limite di 2.000 euro per l’anno 2020. La circolare Inps spiega anche che in caso di rioccupazione con contratto di lavoro subordinato il cui reddito annuo sia superiore al limite legislativamente previsto di 8.145 euro, decade dalla prestazione, salvo che il contratto non sia di durata pari o inferiore a sei mesi. In tale caso la prestazione è sospesa d’ufficio per la durata del rapporto di lavoro e riprende a decorrere per la parte residua alla cessazione del predetto rapporto. E’ previsto inoltre che in caso di rioccupazione con contratto di lavoro subordinato di durata superiore a sei mesi o a tempo indeterminato, da cui derivi un reddito annuo inferiore al limite pari a 8.145 euro, la Naspi può essere cumulata con il reddito da lavoro e con abbattimento della prestazione nella misura percentuale prevista dalla normativa.