Prorogati Naspi e Dis-Coll in scadenza. Come ampiamente previsto, il decreto Rilancio ha confermato l’estensione del periodo di indennità di disoccupazione.
In particolare, l’articolo 92 del decreto Rilancio pubblicato in Gazzetta Ufficiale prevede che sia prorogata di due mesi la corresponsione dell’indennità di disoccupazione per i titolari di Naspi e Dis-Coll in scadenza durante il periodo di emergenza Covid-19.
Due mesi in più per Naspi e Dis-Coll
Il decreto Rilancio proroga quindi il periodo temporale di fruizione dell’indennità di disoccupazione erogata dall’Inps a tutti coloro il cui la cui fruizione è scaduta fra il 1 marzo e il 30 aprile del 2020.
Importo per i mesi aggiuntivi
Ma quanto spetta in sostanza per le due mensilità aggiuntive riconosciute ai disoccupati? L’importo sarà pari all’ultima mensilità percepita e calcolata in base all’indennità giornaliera moltiplicata per i giorni spettanti. Non ci sarà riduzione progressiva del 3% come previsto dalla normativa vigente, pertanto l’indennità degli ultimi due mesi di Naspi e Dis-Coll saranno uguali all’ultima percepita. In attesa di circolare esplicativa da parte dell’Inps a riguardo, l’indennità aggiuntiva non sarà riconosciuta qualora il beneficiario si sia occupato o abbia percepito altre forme di sostegno al reddito, quali il bonus da 600 euro previsto dal decreto Cura Italia.
Più tempo per richiedere Naspi e Dis-Coll
Fra le altre novità introdotte dal governo con il periodo di emergenza, è utile ricordare che quest’anno ci saranno 60 giorni in più di tempo per presentare domanda di Naspi e Dis-Coll dopo il licenziamento. Con messaggio, numero 49 del 30 marzo 2020, l’Inps ha infatti precisato che coloro che hanno perso il lavoro involontariamente quest’anno avranno 128 giorni di tempo, anziché 68, per presentare domanda all’Inps. In buona sostanza viene concesso più tempo per richiedere l’indennità di disoccupazione all’Inps per chi perde il lavoro entro il 31 dicembre 2020. La decorrenza dell’indennità sarà quindi a partire dal momento in cui si presenterà la domanda di disoccupazione che potrebbe quindi avvenire, al limite, anche dopo 128 giorni dalla data di licenziamento. Resta inteso che se la domanda è presentata il giorno dopo la data di cessazione del rapporto di lavoro, la prestazione decorrerà dall’ottavo giorno successivo, mentre se la domanda è stata presentata successivamente all’ottavo giorno la prestazione decorrerà dal primo giorno seguente la data di presentazione della domanda.