Naspi e DisColl scaduti: proroga di tre mesi, ecco come

Il decreto Sostegni concede la proroga della Naspi scaduta. Tre mensilità in più tramite erogazione del reddito di emergenza.
4 anni fa
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Tre mesi in più di indennità economica per i disoccupati. Coloro ai quali è scaduta la Naspi e DisColl prima del 1 marzo 2021 hanno diritto a percepire mensilità aggiuntive da parte dell’Inps. Ma, a differenza dello scorso anno, l’erogazione non è automatica.

Bisogna presentare domanda all’Inps sotto forma di reddito di emergenza (REM). L’art. 12 del Dl Sostegni assegna infatti risorse aggiuntive destinate a coloro che hanno terminato la Naspi o la Discoll. Per chi ne ha diritto è prevista l’erogazione di tre mensilità.

Proroga della Naspi

Il decreto Sostegni ha così disposto, come per i precedenti interventi del governo, una mini proroga per coloro ai quali la Naspi e DisColl è scaduta e non hanno ancora trovato lavoro. Questa proroga, però, può trovare accoglimento solo se l’indennità di disoccupazione risulta scaduta fra il 1 luglio 2020 e il 28 febbraio 2021.

Diversamente da quanto avvenuto in precedenza, cioè quando la Naspi era stata prorogata di due mesi in automatico dall’inps e per un importo pari all’ultima mensilità ricevuta, il decreto Sostegni ha disposto, in luogo dell’indennità, l’accesso al Reddito di Emergenza (REM).

Non più Naspi o DisColl, quindi, ma REM per tre mesi. SI tratta sempre di una indennità erogata dall’Inps, ma assume i connotati di un  sostegno economico diverso da quello previsto per la Naspi. In pratica, 400 euro al mese per tre mensilità per tutti, cioè 1.200 euro.

Domanda e requisiti

Contrariamente a quanto ipotizzato finora, il decreto Sostegni consente quindi l’accesso al REM a tutti coloro ai quali la Naspi o DisColl è scaduta nel periodo di cui sopra. L’assegno non sarà erogato in automatico, ma solo a seguito di domanda che dovrà essere presentata all’Inps entro il 30 aprile 2021. I primi pagamenti partiranno da maggio.

Fra i requisiti da rispettare è necessario che gli ex beneficiari di Naspi e DisColl non siano titolari di

  • contratto di lavoro subordinato ad eccezion fatta per il contratto intermittente senza diritto di indennità di disponibilità;
  • rapporto di collaborazione coordinata e continuativa;
  • pensione diretta o indiretta.

Il Reddito di Emergenza, anche per i titolari di Naspi scaduta, non è compatibile con altre indennità erogate dall’Inps.

È compatibile, invece, con l’assegno ordinario di invalidità.

Nuovi requisiti per la Naspi

Il Dl Sostegni ha introdotto anche nuove regole meno stringenti per accedere alla Naspi. Viene modificato sostanzialmente il requisito delle giornate lavorative effettuate per poter richiedere l’indennità. Cade, in particolare, il requisito dei 30 giorni di lavoro effettuati negli ultimi 12 mesi. Questo per rendere più flessibile l’accesso all’indennità di disoccupazione erogata dall’Inps in tempi di pandemia e lavoro precario o saltuario. La misura è temporanea, come dice il decreto.

“Per le NaSpI concesse a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2021 il requisito di cui all’art. 3 del decreto legislativo 22/2015, comma 1 lettera c) non trova applicazione.”

Sicché, il vincolo delle 30 giornate di lavoro nei 12 mesi precedenti la richiesta di indennità di disoccupazione all’Inps è temporaneamente sospeso. Riprenderà, salvo ulteriori interventi legislativi, a partire dal 1 gennaio 2022.

Gli altri requisiti

Nulla è cambiato per gli altri requisiti da possedere al momento della richiesta di acceso alla Naspi. Sulla base di quanto previsto dal decreto legge numero 22 del 4 marzo 2015 che ha modificato le regole per l’accesso alla indennità di disoccupazione:

  • i lavoratori si devono trovare in stato di disoccupazione involontaria;
  • nei quattro anni precedenti l’inizio del periodo di disoccupazione, devono poter far valere almeno 13 settimane di contribuzione.

Per quanto riguarda la misura della indennità di disoccupazione, così come previsto dalla Naspi, la stessa è erogata per un numero di settimane pari alla metà di quelle coperte da contribuzione nei 4 anni precedenti la domanda.

La durata massima è di 24 mesi.

L’importo è pari al 75% della retribuzione mensile media percepita dal lavoratore e viene ridotta del 3% ogni mese a partire dal quarto. L’importo massimo è fissato in euro 1.335,40 euro lordi.

Mirco Galbusera

Laureato in Scienze Politiche è giornalista dal 1998 e si occupa prevalentemente di tematiche economiche, finanziarie, sociali

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