Naspi e prestazioni INPS, tutto più semplice, niente modello SR 163

Ecco perché non serve più il modello SR 163 per la domanda di Naspi e per tutte le altre richieste di prestazioni con accredito diretto in conto corrente.
1 anno fa
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Anche se può sembrare che le banche dati che ormai utilizzano gli enti pubblici per controllare redditi, matrimoni e spese dei contribuenti, siano “eccessive”, in alcuni casi esse si rivelano a vantaggio dello stesso contribuente. Infatti, proprio grazie alle banche dati molti adempimenti a cui erano chiamati alcuni contribuenti sono venuti meno. Alcune prestazioni infatti necessitavano di un particolare modello da allegare ad alcune domande e con cui si andava a certificare il reale possesso nonché l’intestazione del proprio conto corrente.

Un modello aggiuntivo che obbligava l’interessato a recarsi in banca, o alle poste, e che adesso invece non serve più. Ma molti professionisti che operano nel settore a volte non si adeguano a questa novità.

“Salve, volevo un chiarimento riguardo alla mia domanda per la Naspi. Sono andato al Patronato e mi hanno dato il modello SR 163 da portare a timbrare in banca. Sono andato alle Poste, dove ho il mio conto corrente, e mi hanno detto che non si fa più questo modello. E se voglio una cosa simile, devo aspettare 10 giorni. Io ho necessità di presentare la richiesta per la Naspi entro venerdì prossimo. Cioè entro gli 8 giorni previsti. Però al patronato mi dicono che serve questo certificato. Ma cosa posso fare io?”

Naspi e prestazioni INPS, tutto più semplice, niente modello SR 163

Quando un disoccupato andava a chiedere la Naspi all’INPS doveva allegare necessariamente il modello SR 163. Si tratta di quel modello che serve per confermare a tutti gli effetti il richiedente la Naspi come intestatario dell’IBAN del conto corrente su cui lo stesso intende riscuotere la disoccupazione. La procedura è proprio quella prevista dal Patronato del lettore. Cioè con l’interessato che doveva andare alle poste o in banca con il modello SR 163 debitamente compilato dopo averlo scaricato dal sito dell’INPS.

Una gita all’Istituto di credito per la vidimazione del modello. Un adempimento aggiuntivo che adesso proprio grazie alle banche dati di cui parlavamo in premessa non serve più. Infatti adesso l’INPS può tranquillamente verificare autonomamente la reale intestazione di un conto corrente per pagare una prestazione a chi la richiede. E lo può fare grazie all’incrocio di banche dati come l’anagrafe dei conti correnti.

Addio al modello SR 163, ecco cosa fare adesso

Stop al modello SR 163 quindi, ed è stata direttamente l’INPS a confermare la soppressione con la circolare n° 48 del 2020. La soppressione del Modello SR 163 INPS ha eliminato l’obbligo di certificazione dell’intestazione del conto corrente da parte del richiedente la Naspi. Per qualsiasi domanda di prestazione, dove l’eventuale liquidazione prevede il bonifico diretto in conto corrente, questo modello adesso non serve più.

Il Patronato del nostro lettore glielo ha richiesto commettendo un errore o un eccesso di zelo dal momento che, a far data dalla pubblicazione della circolare, tutte le prestazioni erogate dall’INPS che prevedono l’accredito diretto su conto corrente non hanno più bisogno di questo adempimento aggiuntivo. L’INPS semplicemente collegandosi alla banca dati dell’anagrafe dei conti correnti potrà così verificare se il richiedente una prestazione ha un conto corrente a suo nome o semplicemente cointestato. Questo infatti è fattore determinante affinché una prestazione possa essere pagata tramite bonifico.

Il fattore della velocità per la Naspi

La Naspi come tutti sanno parte dall’ottavo giorno successivo al licenziamento o alla perdita del posto di lavoro. Ma solo se la domanda è presentata entro i primi 8 giorni dalla perdita di occupazione. Altrimenti decorre dal giorno successivo la data di presentazione della domanda. Per chi deve prendere la Naspi per un periodo fisso prima di un nuovo lavoro, la velocità è determinante per consentire allo stesso di godere di tutta la disoccupazione spettante.

Sarà questo il problema del nostro lettore che vuole fare tutto subito. Ma l’IBAN in questo caso può non essere necessario. Infatti nulla vieta al lettore di presentare domanda chiedendo il bonifico domiciliato alle Poste, che non prevede l’utilizzo dell’IBAN.

Tra l’altro una volta che lo stesso lettore verrà in possesso di quella certificazione delle Poste, potrà integrare la domanda cambiando metodo di riscossione e godendo dell’accredito diretto in conto corrente per le altre mensilità spettanti. Questa ci sembra la soluzione più veloce al suo problema. Fermo restando che basterebbe indicare un numero di IBAN al Patronato come la circolare dell’INPS prima citata sottolinea.

Giacomo Mazzarella

In Investireoggi dal 2022 è una firma fissa nella sezione Fisco del giornale, con guide, approfondimenti e risposte ai quesiti dei lettori.
Operatore di Patronato e CAF, esperto di pensioni, lavoro e fisco.
Appassionato di scrittura unisce il lavoro nel suo studio professionale con le collaborazioni con diverse testate e siti.

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