Coloro i quali sono percettori di NASpI possono cercare lavoro all’estero senza perdere il diritto all’indennità disoccupazione?
L’INPS ha analizzato la questione con un’apposita FAQ NASpI pubblicata sul proprio portale web.
Partiamo col dire che il fatto di cercare lavoro all’estero, se si rispettano precise condizioni, non compromette la spettanza della NASpI.
Vediamo nello specifico a quali condizioni il percettore di NASpI può conservare il diritto all’indennità di disoccupazione anche se va a lavorare fuori dall’Italia.
NASpI. Un cenno
La NASpI è una indennità mensile di disoccupazione, istituita dall’articolo 1, decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22 che copre eventi di disoccupazione involontaria che si sono verificati a decorrere dal 1° maggio 2015. La NASpI viene erogata su domanda dell’interessato. In alcuni casi la NASpI è erogata in via anticipata.
La NASpI spetta ai lavoratori con rapporto di lavoro subordinato che hanno perduto involontariamente l’occupazione, compresi:
- apprendisti;
- soci lavoratori di cooperative con rapporto di lavoro subordinato con le medesime cooperative;
- personale artistico con rapporto di lavoro subordinato;
- dipendenti a tempo determinato delle pubbliche amministrazioni.
La “disoccupazione” spetta anche agli operai agricoli a tempo indeterminato dipendenti dalle cooperative e loro consorzi che trasformano, manipolano e commercializzano prodotti agricoli e zootecnici prevalentemente propri o conferiti dai loro soci di cui alla legge n. 240 del 1984.
Non possono accedere alla NASpI: dipendenti a tempo indeterminato delle pubbliche amministrazioni; operai agricoli a tempo determinato; lavoratori extracomunitari con permesso di soggiorno per lavoro stagionale, per i quali resta confermata la specifica normativa; lavoratori che hanno maturato i requisiti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato; lavoratori titolari di assegno ordinario di invalidità, qualora non optino per la NASpI.
Con la NASpI si può cercare lavoro all’estero?
In premessa ci siamo chiesti se coloro i quali sono percettori di NASpI possono cercare lavoro all’estero senza perdere il diritto alla NASpI.
Come da FAQ pubblicata sul portale INPS, è possibile recarsi all’estero per cercare lavoro senza perdere diritto alla disoccupazione se:
- prima della partenza devi essere iscritto almeno per un giorno al centro per l’impiego;
- devi comunicare l’indisponibilità al Centro per l’impiego e cancellarti;
- devi richiedere personalmente, previo appuntamento alla sede INPS territorialmente competente, il rilascio del documento portatile U2, che attesta il mantenimento del diritto alle prestazioni, e del documento portatile U1, che attesta invece i periodi di assicurazione;
- devi iscriverti entro sette giorni come persona in cerca di occupazione presso gli uffici del lavoro dello Stato membro in cui ti rechi e devi presentare all’istituzione di tale Stato il documento portatile U2;
- devi sottoporti ai controlli e rispettare le condizioni previste dalla legislazione in materia vigente nello Stato di arrivo;
- la NASpI viene sospesa finché l’ufficio del lavoro dello Stato membro in cui ti sei recato non comunica all’INPS l’avvenuta iscrizione e la relativa data. Ricevuta tale comunicazione, l’INPS riprenderà a pagarti la prestazione dovuta per un massimo di tre mesi dalla data di partenza dall’Italia. Durante questo periodo non sarai soggetto alle regole di condizionalità in materia di NASpI;
- dal primo giorno del quarto mese, dovrai iscriverti nuovamente al Centro per l’Impiego italiano per continuare a percepire la prestazione e sarai nuovamente soggetto alle regole di condizionalità previste per tutti i percettori di NASpI.
Nel rispetto di queste condizioni, il percettore di NASpI non perderà il diritto all’indennità
Riassumendo…
- L’INPS ha chiarito se la ricerca di lavoro all’estero fa perdere la NASpI;
- per non perdere la “disoccupazione” è necessario rispettare una serie di requisiti;
- prima della partenza è necessario essere iscritti almeno per un giorno al centro per l’impiego.