Per le lavoratrici madri che decidono di lasciare il posto di lavoro per prendersi cura dei figli l’indennità di disoccupazione Naspi spetta.
Si tratta di un principio riconosciuto dall’ordinamento giuridico che può essere esercitato dalle lavoratrici durante il periodo di maternità, ovvero da 300 giorni prima della data presunta del parto fino al compimento del primo anno di vita del proprio figlio. Non importa se la lavoratrice abbia già fruiro dell’indennità di maternità per parte del periodo in oggetto, possono beneficiare dello strumento tutte le lavoratrici dipendenti a tempo determinato e indeterminato ma non quelle del pubblico impiego assunte a tempo indeterminato.
Quali sono le condizioni da rispettare per accedere al sostegno economico?
Per poter percepire la Naspi in caso di dimissioni per la nascita di un figlio si devono possedere:
almeno 13 settimane di contributi versati nei 4 anni che precedono la cessazione del rapporto di lavoro
almeno 30 giorni di lavoro effetti nel 12 mesi che precedono la disoccupazione.
Per il perfezionamento delle 13 settimane sono considerati utili soltando i contributi effettivi che siano derivati da rapporto lavorativo e i contributi figurativi accreditati per la maternità obbligatoria. Sono considerati utili anche i periodi di lavoro all’estero nei paesi comunitari e i periodi di astensione dal lavoro per la malattia dei figli fino agli 8 anni di età (nel limite di 5 giorni l’anno).
Se la lavoratrice soddisfa queste condizioni può accedere ad un sostegno economico pari alla metà delle giornate lavorate nei 4 anni che hanno preceduto le dimissioni. L’ammontare del sostegno sarò pari agli imponibili previdenziali degli ultimi 4 anni divisi per le settimane di contribuzione e moltiplicati per il coefficiente 4,33. Se si ottiene un importo inferiore a 1195 euro l’importo della Naspi sarà pari al 75% della cifra ottenuta, se è superiore si aggiungerò anche il 25% della differenza tra l’importo ottenuto e i 1195 euro.