Nessuna proroga della Naspi scaduta per i disoccupati. A differenza di quanti avvenuto in precedenza, il decreto Sostegni bis ha stoppato il rinnovo automatico dell’indennità erogata dall’Inps.
Ai disoccupati che avevano beneficato della proroga automatica per due mesi della Naspi o Dis-Coll, scaduta fra il 20 luglio 2020 e il 28 febbraio 2021, non è concesso alcun rinnovo. Pertanto, il sostegno economico a coloro che sono rimasti senza lavoro è da ritenersi terminato con le mensilità aggiuntive di marzo e aprile.
Niente proroga per Naspi e Dis Coll
La misura, inizialmente varata con il decreto Sostegni era stata approvata in parallelo alla proroga del Reddito di Emergenza (Rem) per tre mesi.
A spiegarlo è la circolare Inps numero 2406 del 24 giugno 2021 che illustra le categorie di beneficiari della proroga del Rem. A costoro sono concessi altre quattro mensilità aggiuntive (giugno, luglio, agosto e settembre 2021) in base al Isee e alla composizione del nucleo familiare.
Pertanto, i due decreti concedono in totale sette mesi di Rem ai nuclei familiari che versano in condizioni di disagio sociale. L’importo varia in base alla composizione del nucleo familiare e parte da un minimo di 400 euro fino a un massimo di 840 euro per una famiglia composta da due adulti con due figli minori di cui un componente è inabile.
Rem, come presentare domanda
Naspi a parte, al momento della richiesta di Reddito di emergenza deve essere allegata una Dichiarazione Sostitutiva Unica ai fini ISEE, ordinario o corrente, dove verificare il valore del patrimonio e la composizione del nucleo familiare. Le domande devono essere presentate al Inps entro il 31 luglio 2021.
Nel caso di nuclei con minorenni, è necessario l’ISEE minorenni in luogo di quello ordinario. Non è valida, ai fini della richiesta del beneficio, l’attestazione ISEE riferita al nucleo ristretto.
Fra gli altri requisiti da possedere, ricordiamo:
- Il possesso di un reddito del nucleo familiare di importo non superiore all’importo Rem (da 400 a 840 euro a seconda della composizione del nucleo familiare);
- possesso di un valore ISEE, attestato da una DSU valida al momento della presentazione della domanda, inferiore a 15mila euro;
- patrimonio mobiliare familiare 2019 inferiore a 10mila euro, accresciuto di 5 mila euro per ogni componente successivo al primo, fino a un massimo di 20mila euro. Il predetto massimale è incrementato di 5.000 euro per ogni componente in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza come definita ai fini ISEE;
- assenza nel nucleo familiare di componenti che percepiscono i nuovi indennizzi Covid-19 di 1.000 euro stabiliti dal medesimo dl n. 137/2020 a favore di alcune categorie di lavoratori dipendenti, autonomi e lavoratori dello spettacolo.