Indennità di disoccupazione Naspi, tanti i dubbi e le criticità, sempre più spesso bloccata, rifiutata, difficoltà con i CAF e anche difficoltà del reddito da indicare nel caso di partita IVA. Le problematiche sono tante, in quest’articolo affronteremo vari temi, rispondendo alle domande dei nostri lettori.
Non arriva l’indennità di disoccupazione (NASPI)
Domanda: Buongiorno ho iniziato a lavorare il 10/05/2018, termine contratto 15/10/2018, ho fatto domanda naspi e tutt’ora oggi non mi viene versato nessuna somma.
Risposta: probabilmente la sua pratica è bloccata.
NASPI: domanda di riattivazione va fatta?
Domanda: Salve, mi chiedevo se essendo in Naspi, anche un solo giorno di lavoro effettuato bisogna comunicarlo all’inps tramite il modello Naspi-com. Grazie
Risposta: L’Inps specifica che il lavoratore non deve fornire alcuna comunicazione in quanto la sospensione e la ripresa della prestazione avvengono d’ufficio sulla base delle comunicazioni obbligatorie.
Riattivazione NASPI
Domanda: Salve signora Tortora, ho trovato il suo contatto su internet e ho deciso di scriverle perché ho un dubbio sulla NASPI, io percepivo la disoccupazione, dopo un mese ho trovato lavoro quindi sono andato sul sito dell’INPS per inviare i miei dati del contratto e sospenderla. Il mio contratto doveva durare fino al 3 febbraio però io ero una sostituzione e la persona che sostituivo è rientrata un mese prima, quindi ho lavorato solo dal 22 novembre al 4 gennaio. Posso riattivare la disoccupazione prima o ormai in base alla mia comunicazione con l’INPS riprende in automatico solo dopo il 3 febbraio? Ero stato assunto dalla COOP come sostituzione malattia come si poteva capire dalle informazioni date in precedenza. Grazie per l’attenzione e la pazienza.
Risposta: sicuramente l’azienda avrà emesso l’Unilav per cessazione di lavoro prima del tempo prestabilito, quindi l’INPS dovrebbe riattivarle in automatico la NASPI.
NASPI con licenziamento, si ha diritto?
Domanda: Buongiorno! Ho letto un suo articolo sulla NASPI le volevo chiedere una precisazione riguardo alla mia situazione personale. Mio figlio (15 anni) vive a Bruxelles con sua madre. Sua madre (di nazionalità Belga) è malata di sclerosi multipla. Io faccio il pendolare ma vivo e lavoro in Italia. Ultimamente le condizioni di salute della madre sono peggiorate e deve passare dei periodi all’ospedale. Non siamo sposati. Ora volevo sapere se mi licenzio per stare con mio figlio ho diritto alla NASPI. (Sussidio di disoccupazione). Ringraziandola anticipatamente e rimanendo in attesa di suo gentile riscontro Le porgo i miei saluti.
Risposta: l’indennità di disoccupazione spetta ai lavoratori con rapporto di lavoro subordinato che hanno perduto involontariamente l’occupazione, compresi gli apprendisti; soci lavoratori di cooperative con rapporto di lavoro subordinato con le medesime cooperative;
personale artistico con rapporto di lavoro subordinato; dipendenti a tempo determinato delle pubbliche amministrazioni. Quindi, se lei si licenzia non ha diritto alla NASPI. Potrebbe prendere un periodo di aspettativa a lavoro, non retribuito, molto dipende anche dal tipo di lavoro che svolge e dall’azienda.
NASPI e partita IVA
Domanda: Gentilissima, prima di tutto La ringrazio per l’aiuto che offre alla comunità, è prezioso e accurato. Faccio riferimento a Lei in quanto l’INPS è il patronato, non mi hanno sciolto i dubbi.
– 30/11/2018 ho perso il lavoro e ho fatto domanda di disoccupazione NASPI
– La domanda è stata accolta e mi è già stata versato il sussidio per il periodo dal 8/12/2018 al 31/12/2018
– vorrei costituire una società (non partita IVA o ditta individuale, per motivi imposti dai miei potenziali clienti, mia preferenza è Sas) e usufruire della possibilità di anticipazione Naspi (Io sarò l’unica persona che lavorerà per detta società).
Da una circolare ho letto che è possibile, ma con delle limitazioni/requisiti che non ho compreso a fondo. I quesiti sono quindi:
– Devo ridare i soldi all’INPS se supero (come tra l’altro auspicabile per tutti coloro che si mettono in proprio) i 4800 euro?
– nel caso in cui la mia domanda dovesse venire rifiutata oppure accettata ma con conseguente ricalcolo in base alla dichiarazione dell’anno successivo, qualora la mia attività andasse male, avrei diritto a percepire la Naspi in futuro anche se non sono stato dipendente nei 4 anni precedenti?
Più semplicemente, c’è modo perché io possa percepire la Naspi anticipata senza doverla ridare indietro? Se sì, quale (tenga presente che deve essere una società)? Grazie.
Risposta: In quest’articolo: NASpI in un’unica soluzione e con partita IVA, è possibile? abbiamo indicato, quando e come è possibile chiedere la NASPI in un’unica soluzione per aprire un’attività. Nel caso specifico, in caso di svolgimento di attività lavorativa in forma autonoma, di impresa individuale o parasubordinata, il reddito del lavoro autonomo deve essere inferiore ai 4.800 euro, questo permette la conservazione dello stato di disoccupazione. Se si supera il limite di reddito, si perde lo stato di disoccupazione e quindi l’indennità NASpI.
Lei dovrà comunicare all’INPS il superamento della soglia di reddito attraverso il patronato che le ha presentato la domanda.
Bisogna fare molta attenzione per non perdere la disoccupazione, l’INPS specifica che: “Il lavoratore che intende avvalersi della liquidazione in un’unica soluzione della NASpI deve presentare all’INPS, a pena di decadenza, domanda di anticipazione in via telematica entro trenta giorni dalla data di inizio dell’attività lavorativa autonoma o di impresa individuale o dalla data di sottoscrizione di una quota di capitale sociale della cooperativa. Se detta attività è iniziata durante il rapporto di lavoro dipendente la cui cessazione ha dato luogo alla prestazione NASpI, la domanda intesa ad ottenere l’anticipazione della predetta prestazione deve essere trasmessa entro trenta giorni dalla data di presentazione della domanda di indennità di disoccupazione NASpI” (circolare INPS 95/2015).
Inoltre, entro i 30 giorni successivi alla presentazione della domanda, bisognerà allegare una dichiarazione relativa al reddito presunto per l’anno in corso e completare, appena possibile, la comunicazione all’INPS del reddito definitivo risultante dalla dichiarazione dei redditi.
In riferimento alla restituzione dell’indennità NASPI, questa viene restituita nel caso in cui: “il lavoratore che instaura un rapporto di lavoro subordinato prima della scadenza del periodo per cui è riconosciuta la liquidazione anticipata della NASpI è tenuto a restituire per intero l’anticipazione ottenuta, salvo il caso in cui il rapporto di lavoro subordinato sia instaurato con la cooperativa della quale ha sottoscritto una quota di capitale sociale”.
Non potrà richiedere fare domanda di NASPI se la sua attività va male, in quanto è una misura solo per i dipendenti del settore privato che perdono il lavoro involontariamente, non per i lavoratori autonomi anche se sono stati dipendenti in precedenza.
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