Naspi per periodo di prova non superato: spetta?

Si ha diritto alla Naspi decaduta nel caso non si superasse il periodo di prova del nuovo contratto a tempo indeterminato?
5 anni fa
1 minuto di lettura

Buongiorno, vorrei chiedere un parere sulla Naspi. Qualora non si superasse il periodo di prova di un contratto a tempo indeterminato si avrebbe diritto a riaprire la naspi aperta per dimissioni con giusta causa? Grazie mille.

La legge prevede che la domanda di Naspi possa essere presentata entro 68 giorni dal termine del rapporto di lavoro. La decorrenza della prestazione, una volta accolta in base ai requisiti, avverrà a partire dall’ottavo giorno se la domanda viene presentata entro i primi 8 giorni, oppure dal giorno successivo se la richiesta viene fatta dall’ottavo giorno in poi.

Il diritto quindi a percepire la Naspi non si perde se questa viene richiesta entro 68 giorni.

Con la firma di un contratto a tempo indeterminato, però, la Naspi decade. Il non superamento del periodo di prova di un contratto a tempo indeterminato, in ogni caso, equivale ad un licenziamento poiché è una perdita involontaria del posto di lavoro. A questo punto si può presentare nuova domanda per Naspi che prenderà di nuovo in considerazione i contributi versati nei 4 anni precedenti. Anche e non se non si supera il periodo di prova, quindi, si ha diritto comunque alla ripresa dell’indennità Naspi.

L’importo della Naspi

L’importo della Naspi che l’Inps corrisponderà al beneficiario è calcolato nella misura del 75% della retribuzione media imponibile mensile percepita negli ultimi 4 anni nel caso questa sia inferiore a 1.221,44 euro. Qualora fosse superiore, al 75% dell’importo stabilito dalla legge verrà sommato il 25% della differenza tra la retribuzione mensile media imponibile e 1.221,44 euro per il 2019. In ogni caso il massimale della Naspi è fissato in euro 1.328,76 euro al mese. La Naspi è corrisposta mensilmente per un numero di settimane pari alla metà delle settimane contributive presenti negli ultimi quattro anni. Quindi, al massimo per 4 mesi. All’indennità viene poi applicata una riduzione del 3% per ogni mese, a partire dal 91° giorno di prestazione.

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