Naspi: precisazione sui 30 giorni di effettivo lavoro | Circolare INPS

Arrivano i chiarimenti dell'INPS in relazione alle 30 giornate effettivamente lavorate per i lavoratori domestici, agricoli, intermittenti e con contratti di somministrazione.
9 anni fa
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Con la circolare 194 del 27 novembre 2015 l’INPS fornisce importanti precisazioni in relazione ai 30 giorni di lavoro effettivi necessari nei 12 mesi precedenti l’evento di disoccupazione per percepire l’indennità di disoccupazione Naspi.  

Naspi Lavoratori domestici

Per quel che riguarda i lavoratori domestici e addetti ai servizi familiari, vista l’impossibilità di riscontrare l’effettiva presenza al lavoro in ciascuna giornata, per verificare la sussistenza del requisito si userà la metodologia già in uso per l’accredito della contribuzione e per il pagamento di tutte le altre prestazioni relative a questi lavoratori.

  Per computare i 30 giorni lavorativi si è ritenuto di individuare 5 settimane di lavoro (considerandole convenzionalmente di 6 giorni lavorativi ciascuna).   Per individuare le 30 giornate di lavoro effettivo negli ultimi 12 mesi, quindi, si è considerato che per l’accredito delle settimane si fa riferimento al trimestre solare e che per la copertura di una settimana ci si riferisce a 24 ore lavorative, per individuare il numero di settimane accreditate in un trimestre si dovranno sommare le ore di lavoro presenti nel trimestre e dividerle poi per 24. Nei dodici mesi precedenti, quindi, la richiesta della Naspi dovranno essere presenti 5 settimane di contributi versati per soddisfare il requisito dei 30 giorni effettivamente lavorati.   Nelle prossime pagine si prenderanno in esame i requisiti richiesti per altre categorie di lavoratori, per i lavoratori in somministrazioni e per quelli con lavoro intermittente.

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