Dopo la proroga al 20 luglio 2020 (o 20 agosto con maggiorazione dello 0,40%) del saldo imposte 2019 e I° acconto 2020 per i contribuenti soggetti ad ISA (indici sintetici di affidabilità) e contribuenti in regime forfettario o di vantaggio, con il decreto di agosto arriva, per gli stessi soggetti, anche la proroga del secondo o unico acconto di novembre.
La proroga del saldo 2019 e primo° acconto 2020
Quest’anno, il termine ordinario di versamento del saldo imposte da dichiarazione reddituale ed IRAP riferito all’anno 2019 e del primo acconto 2020 e del secondo o unico acconto 2020 sono stati fissati:
- al 30 giugno 2020 (o 30 luglio con maggiorazione dello 0,40%) per il saldo 2019 e I° acconto 2020;
- 30 novembre 2020 per il II° o unico acconto 2020.
Successivamente, con il DPCM del 27 giugno 2020, si è deciso di prorogare il termine del 30 giugno, al 20 luglio 2020 (o 20 agosto con maggiorazione dello 0,40%).
- soggetti per i quali sono stati approvati gli ISA (indici sintetici di affidabilità) o ai soggetti che presentano cause di esclusione o di inapplicabilità dagli ISA. Questi contribuenti, affinché godano della proroga devono dichiarare ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun ISA, dal relativo decreto ministeriale di approvazione;
- contribuenti in regime forfettario e di vantaggio;
- soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese, ai sensi delle norme del TUIR in materia di redditi prodotti in forma associata (articolo 5 TUIR), nonché a quelle che consentono di optare per il regime di cd. trasparenza fiscale (articoli 115 e 116 TUIR). Il tutto a condizione che per l’attività economica della società sia stato approvato il relativo ISA e che contestualmente la società dichiari ricavi non superiori al limite previsto per l’ISA stesso.
La proroga del secondo o unico acconto 2020 contenuta nel decreto di agosto
Con l’approvazione del decreto di agosto varato dal Consiglio dei Ministri del 7 agosto 2020, tra le varie misure fiscali in esso contenute, vi rientra anche la proroga del II° o unico acconto 2020 in scadenza il prossimo 30 novembre ma ciò solo per i soggetti interessati dalla proroga di cui al menzionato DPCM del 27 giugno (sopra elencati).
Nel dettaglio, il decreto proroga, per questi soggetti, al 30 aprile 2021 il termine di versamento della seconda o unica rata dell’acconto delle imposte sui redditi e dell’IRAP riferite al 2020. La norma si applica, dunque, anche ai contribuenti in regime forfettario e di vantaggio con riferimento al II° o unico acconto 2020 riguardante l’imposta sostitutiva (questi soggetti, infatti, versano un’imposta sostitutiva dell’IRPEF e dell’IRAP).
Tuttavia, rispetto alla proroga di giugno, la misura contenuta nel decreto di agosto pone una condizione indispensabile da rispettare affinché possa trovare applicazione. Nel dettaglio è richiesto che ci sia stata una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nel primo semestre dell’anno 2020 rispetto allo stesso periodo del 2019.
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