Nel documento commerciale del bar anche l’uso del bagno

Se il bar mette a disposizione, dietro pagamento di corrispettivo, l’accesso al pubblico dei propri servizi igienico-sanitari, tale servizio dovrà ritrovare descrizione nel documento commerciale emesso.
5 anni fa
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Spesso gli esercenti dell’attività di bar mettono a disposizione dei passanti la possibilità di accedere ai servizi igienici dietro pagamento di un piccolo corrispettivo. Anche tale corrispettivo deve essere oggetto di certificazione fiscale per il tramite dell’emissione dello scontrino. Spesso, infatti, accade che un soggetto si rechi in un bar solo per fruire del bagno pagando un corrispettivo per tale servizio oppure, oltre ciò ordini anche una consumazione al banco o al tavolo. Nel primo caso il barista dovrebbe emettere lo scontrino fiscale per il solo corrispettivo ricevuto in riferimento ai servizi igienici fruiti dal cliente; nel secondo caso, invece, alla chiamata del servizio wc c’è da aggiungersi anche quella della consumazione.

Dove inserirlo nel documento commerciale?

Anche se forse non è il momento ideale per discuterne, data la chiusura dei bar disposta fino al 25 marzo prossimo ad opera del DPCM dell’11 marzo 2020 per fronteggiare ed arginare l’emergenza COVID-19, la domanda ricorrente in questi casi è dove inserire nello scontrino commerciale la descrizione del corrispettivo legato al servizio igienico. In primis occorre ricordare che dal 1° gennaio 2020 è in vigore, per la generalità degli esercenti attività al dettaglio (tra cui i bar) di cui all’art. 22 DPR n. 633 del 1972 (c.d. decreto IVA), l’obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri. Lo scontrino che viene emesso e consegnato al cliente non ha più valenza fiscale ma solo commerciale. Non a caso si parla di documento commerciale (serve, ad esempio, come garanzia del bene o del servizio pagato, per un cambio merce, ecc.). Tuttavia, tale documento potrà, comunque, assumere valenza fiscale laddove contenga tra l’altro,  il codice  fiscale o il numero di partita IVA dell’acquirente. Ritornando alla valenza “commerciale” del documento, questi deve indicare  almeno i seguenti dati:

  1. data e ora di emissione;
  2. numero progressivo;
  3. ditta, denominazione  o  ragione  sociale,  nome  e   cognome,dell’emittente;
  4. numero di partita IVA dell’emittente;
  5. ubicazione dell’esercizio;
  6. descrizione dei beni ceduti e dei servizi resi; per i  prodotti medicinali in luogo della descrizione può essere indicato il  numero di autorizzazione alla loro immissione in commercio (AIC);
  7. ammontare del corrispettivo complessivo e di quello pagato.

Con riferimento al punto 6), dunque, nel caso oggetto di trattazione, sul documento commerciale dovrebbe apparire una descrizione del tipo “uso dei servizi igienico-sanitari” ed il relativo corrispettivo formerà anch’esso oggetto di memorizzazione e trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate.

Pasquale Pirone

Dottore Commercialista abilitato approda nel 2020 nella redazione di InvestireOggi.it, per la sezione Fisco. E’ giornalista iscritto all’ODG della Campania.
In qualità di redattore coltiva, grazie allo studio e al continuo aggiornamento, la sua passione per la materia fiscale e la scrittura facendone la sua principale attività lavorativa.
Dottore Commercialista abilitato e Consulente per privati e aziende in campo fiscale, ha curato per anni approfondimenti e articoli sulle tematiche fiscali per riviste specializzate del settore.

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