Spesso gli esercenti dell’attività di bar mettono a disposizione dei passanti la possibilità di accedere ai servizi igienici dietro pagamento di un piccolo corrispettivo. Anche tale corrispettivo deve essere oggetto di certificazione fiscale per il tramite dell’emissione dello scontrino. Spesso, infatti, accade che un soggetto si rechi in un bar solo per fruire del bagno pagando un corrispettivo per tale servizio oppure, oltre ciò ordini anche una consumazione al banco o al tavolo. Nel primo caso il barista dovrebbe emettere lo scontrino fiscale per il solo corrispettivo ricevuto in riferimento ai servizi igienici fruiti dal cliente; nel secondo caso, invece, alla chiamata del servizio wc c’è da aggiungersi anche quella della consumazione.
Dove inserirlo nel documento commerciale?
Anche se forse non è il momento ideale per discuterne, data la chiusura dei bar disposta fino al 25 marzo prossimo ad opera del DPCM dell’11 marzo 2020 per fronteggiare ed arginare l’emergenza COVID-19, la domanda ricorrente in questi casi è dove inserire nello scontrino commerciale la descrizione del corrispettivo legato al servizio igienico. In primis occorre ricordare che dal 1° gennaio 2020 è in vigore, per la generalità degli esercenti attività al dettaglio (tra cui i bar) di cui all’art. 22 DPR n. 633 del 1972 (c.d. decreto IVA), l’obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri. Lo scontrino che viene emesso e consegnato al cliente non ha più valenza fiscale ma solo commerciale. Non a caso si parla di documento commerciale (serve, ad esempio, come garanzia del bene o del servizio pagato, per un cambio merce, ecc.). Tuttavia, tale documento potrà, comunque, assumere valenza fiscale laddove contenga tra l’altro, il codice fiscale o il numero di partita IVA dell’acquirente. Ritornando alla valenza “commerciale” del documento, questi deve indicare almeno i seguenti dati:
- data e ora di emissione;
- numero progressivo;
- ditta, denominazione o ragione sociale, nome e cognome,dell’emittente;
- numero di partita IVA dell’emittente;
- ubicazione dell’esercizio;
- descrizione dei beni ceduti e dei servizi resi; per i prodotti medicinali in luogo della descrizione può essere indicato il numero di autorizzazione alla loro immissione in commercio (AIC);
- ammontare del corrispettivo complessivo e di quello pagato.
Con riferimento al punto 6), dunque, nel caso oggetto di trattazione, sul documento commerciale dovrebbe apparire una descrizione del tipo “uso dei servizi igienico-sanitari” ed il relativo corrispettivo formerà anch’esso oggetto di memorizzazione e trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate.