Dal 1° agosto al 4 settembre finalmente i contribuenti potranno tirare un sospiro di sollievo. Quantomeno in questo periodo non saranno destinatari di avvisi bonari da parte del Fisco.
Gli avvisi bonari
L’emissione da parte dell’Agenzia delle entrate di una comunicazione di irregolarità, c.d avviso bonario, è legata all’attivazione dei seguenti tipi di controllo:
- controllo automatico, ex art.36 bis del DPR 600/73 e 54 bis del DPR 633/72 per l’Iva;
- controllo formale, ex art.36-ter del DPR 600/73;
- liquidazione delle imposte sui redditi assoggettati a tassazione separata (Tfr, arretrati).
L’avviso bonario blocca il ricorso al ravvedimento operoso.
Con gli avvisi bonari, l’Agenzia delle entrate differisce l’emissione della cartella esattoriale portando a conoscenza del contribuente la presenza di una o più irregolarità nella dichiarazione presentata.
Il contribuente può regolarizzare la propria posizione con il pagamento di una sanzione ridotta, oltre all’imposta e agli interessi.
La sospensione degli avvisi bonari fino al 4 settembre
Dal 1° agosto al 4 settembre sono sospese le attività del fisco finalizzate all’emissione degli agli avvisi bonari.
Innanzitutto, l’articolo 7-quater del decreto fiscale n. 193/2016, al comma 16, prevede che:
I termini per la trasmissione dei documenti e delle informazioni richiesti ai contribuenti dall’Agenzia delle entrate o da altri enti impositori sono sospesi dal 1º agosto al 4 settembre, esclusi quelli relativi alle richieste effettuate nel corso delle attività di accesso, ispezione e verifica, nonché delle procedure di rimborso ai fini dell’imposta sul valore aggiunto”.
E’ altresì sospeso il termine dei 30 giorni entro i quali il contribuente deve effettuare i pagamenti contestati con gli avvisi bonari per beneficiare della riduzione delle sanzioni:
- ad 1/3 se gli avvisi bonari sono legati ad un controllo automatico delle dichiarazione, ex art.36-bis del DPR 600/73;
- a 2/3 se invece si riferiscono a controlli formali ex art.36-ter del DPR 600/73.
Dunque, sono sospesi termini di pagamento delle somme dovute a seguito di avviso bonario scaturito dai controlli automatici o formali del Fisco, ad eccezione di quelli derivati da accessi, ispezioni e verifiche, nonché delle procedure di rimborso ai fini Iva.
La pausa riguarda anche le richieste e gli inviti che possono fare gli uffici ai contribuenti quali l’invio di questionari o l’invito a comparire per fornire dati e notizie rilevanti ai fini dell’accertamento nei loro confronti o di altri contribuenti con i quali hanno intrattenuto rapporti.
Per esempio, se abbiamo ricevuto un avviso bonario in data 20 luglio la sospensione del termine dei 30 giorni opera nei seguenti termini.
Si considerano gli 11 giorni dal 20 al 31 luglio e i 19 decorrenti dal 5 al 23 settembre. Il pagamento con sanzioni ridotte dovrà essere effettuato entro il 23 settembre.