Niente bonus mobili per il forfetario

Il bonus mobili non può essere goduto dal contribuente in regime forfetario visto che questi non è ammesso alle detrazioni fiscali
4 anni fa
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Il contribuente in regime forfetario può ritenersi tagliato fuori dal bonus mobili, salvo che non abbia, al di fuori del reddito derivante dall’attività svolta nel predetto regime, altri redditi soggetti ad IRPEF su cui poter far valere la detrazione fiscale.

Cos’è il bonus mobili

Il bonus mobili consiste in una detrazione fiscale (IRPEF), pari al 50% della spesa sostenuta per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici. Il beneficio (da godere il 10 quote annuali di pari importo), tuttavia, spetta solo laddove il contribuente stia ristrutturando casa e, quindi, goda anche del c.

d. bonus ristrutturazione (detrazione del 50% per interventi di recupero del patrimonio edilizio da godere in 10 quote annuali di pari importo).

In altri termini, senza bonus ristrutturazione non può esserci bonus mobili.

Si tenga, inoltre, presente che, mentre per il bonus ristrutturazione, il legislatore, con riferimento alle spese 2020 e 2021, ha previsto la possibilità di optare per lo sconto in fattura o cessione del credito; per il bonus mobili, invece, questa possibilità non è stata mai prevista.

Si ricorda altresì che, bonus ristrutturazione e bonus mobili sono stati prorogati con la manovra di bilancio 2021 e per il bonus mobili è stato anche innalzato il tetto massimo di spesa sui cui applicare la detrazione (portandolo da 10.000 euro a 16.000 euro).

Perché il contribuente forfetario è fuori dal bonus mobili

Il soggetto che opera in regime forfetario, sul reddito che consegue dall’attività esercitata, non paga l’IRPEF e le addizionali e nemmeno l’IRAP, ma calcola e versa un’imposta sostitutiva dei predetti tributi, con un’aliquota del 15% (oppure del 5% per i primi 5 anni di attività laddove rispettati i requisiti di cui al comma 65 della menzionata Legge n. 190 del 2014).

Chi agisce in questo regime, sul reddito dell’attività e sull’imposta sostitutiva non può far vale deduzioni e detrazioni personali (detrazioni carichi di famiglia, detrazione per interventi antisismici, ecc.).

Ciò sta significando che il contribuente forfetario, sul reddito dell’attività svolta in detto regime di favore, non può beneficiare dei bonus fiscali per i lavori sulla casa se goduti nella forma della detrazione fiscale. Tuttavia, questi è ammesso ad optare per lo sconto in fattura o per la cessione del credito (si veda ad esempio Risposta n. 224/E del 2020).

Se, quindi, ad esempio il contribuente forfetario realizza dei lavori sulla propria abitazione i quali rientrano tra quelli che danno diritto al bonus ristrutturazione, questi non potrà godere della relativa detrazione IRPEF in dichiarazione dei redditi. Potrà, però optare per lo sconto o la cessione del credito.

Stessa cosa, invece, non è possibile in merito al bonus mobili, per il quale, come detto, non è previsto (in nessuna ipotesi) sconto o cessione (il bonus mobili può essere goduto solo nella forma della detrazione in dichiarazione dei redditi).

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Pasquale Pirone

Dottore Commercialista abilitato approda nel 2020 nella redazione di InvestireOggi.it, per la sezione Fisco. E’ giornalista iscritto all’ODG della Campania.
In qualità di redattore coltiva, grazie allo studio e al continuo aggiornamento, la sua passione per la materia fiscale e la scrittura facendone la sua principale attività lavorativa.
Dottore Commercialista abilitato e Consulente per privati e aziende in campo fiscale, ha curato per anni approfondimenti e articoli sulle tematiche fiscali per riviste specializzate del settore.

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