Non paga l’IMU chi rientra nelle nuove esenzioni 2023, nemmeno la rata del prossimo 16 giugno

Esoneri, sconti e tutto ciò che c'è da sapere per la prima rata di acconto iMU in scadenza il prossimo 16 giugno 2023.
1 anno fa
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Pagare l’IMU è un obbligo per i titolari del diritto di proprietà o di un altro diritto di godimento di un immobile. Fatta eccezione per la prima casa, sempre che questa non sia considerata come di lusso in catasto, cioè nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. In alcuni casi però c’è chi non è tenuto a pagare. Vuoi per via delle esenzioni introdotte nelle delibere comunali e vuoi per via di alcune novità che il Governo ha deciso di introdurre negli ultimi tempi.

Oggi il nostro focus riguarda proprio queste novità, per rispondere anche a diversi quesiti di alcuni nostri lettori che ci chiedono spiegazioni.

“Salve, volevo chiedervi come funziona l’IMU da pagare adesso come rata di acconto. Mio figlio è andato a vivere con la sua compagna in dolce attesa nella mia seconda casa. A dire il vero, è la casa al piano di sopra di quella dove abito io. Ed è l’unico immobile su cui in questi anni ho versato l’IMU. Perché oltre a questa ho la casa dove abito io con mia moglie e il garage sottostante che è pertinenza e quindi esente da IMU. Credo che per via del fatto che la casa è stata concessa in uso a mio figlio, non devo pagare l’IMU. Secondo voi è giusto o sto sbagliando qualcosa?”

IMU, nuove esenzioni e nuovi sconti, ecco quelli da considerare in vista della scadenza del 16 giugno

Come detto in premessa e come il nostro lettore sa bene da come ci scrive, l’IMU non si paga sulle prime case, ovvero su quelle adibite ad abitazione principale di un contribuente e della sua famiglia. E non si paga nemmeno sull’immobile che è indicato come pertinenza dell’abitazione principale, sia esso garage, box o deposito. Ma casi di esenzioni o di sconti sulle imposte ce ne sono molti.

E sono stati recentemente implementati dallo Stato. Infatti tra Legge di bilancio 2023 e decreto Milleproroghe, non mancano novità in materia di IMU con cui avere a che fare adesso. Perché il 16 giugno scade la prima rata di acconto dell’IMU, per poi passare al pagamento della rata a saldo del 16 dicembre prossimo. Le novità del 2023 sono sostanzialmente 5 e cioè:

  • Esenzione IMU per le abitazioni concesse in comodato gratuito ai parenti in linea diretta entro il primo grado;
  • Sconto IMU del 50% per gli immobili locati a canone concordato;
  • Sospensione IMU per gli immobili adibiti ad attività economiche sospese o limitate a causa dell’emergenza sanitaria;
  • Sconto IMU del 30% per gli immobili a uso turistico;
  • Sconto IMU del 20% per gli immobili adibiti a coltivazione diretta o a conduzione familiare.

Non paga l’IMU chi rientra nelle nuove esenzioni 2023, nemmeno la rata del prossimo 16 giugno

L’IMU, acronimo di imposta municipale unica, è un tributo che grava sul possesso di immobili e terreni. Il 16 giugno si paga la prima rata mentre il 16 dicembre la seconda. Si parla quindi di rata in acconto per quella in scadenza venerdì 16 giugno 2023. Se il proprio Comune non ha ancora deliberato riguardo le nuove aliquote da applicare (se non lo ha fatto entro il 28 febbraio scorso), si devono utilizzare le aliquote dello scorso anno. Con la rata di dicembre invece andranno utilizzate le aliquote 2023, con conguaglio da effettuare proprio con la rata a saldo di fine anno.

Non sono tenuti a pagare l’IMU in genere i soggetti che hanno solo la casa di abitazione principale e le loro pertinenze. Ma villette, case di interesse storico, case di lusso e così via dicendo (categorie catastali A/1, A/8 e A/9), costringono al versamento dell’IMU anche sulla prima casa.

Terreni agricoli, quando si paga l’imposta e quando no

Per tutti gli altri immobili che non rientrano dei casi di esclusione o sconti prima citati, l’IMU va sempre pagata, anche sui terreni.

Per questi ultimi però vigono due esenzioni molto particolari. Infatti non si versa l’IMU sui terreni se questi sono posseduti e condotti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola. Oppure se il terreno è sito in comuni montani e nelle isole minori.

Comodato d’uso, alcune indicazioni generali per il suo regolare utilizzo

Tornando al quesito del nostro lettore, lui potrebbe non essere assoggettato ad IMU sulla seconda casa. perché l’ha ceduta al figlio che è un parente che rientra nella linea retta entro il primo grado come stabiliscono le normative. Ma serve il comodato d’uso gratuito. Si tratta di un vero e proprio contratto, anche se non prevede un corrispettivo per la cessione d’uso di un bene, essendo a titolo gratuito. Con questo contratto un contribuente può dare la sua casa al figlio. E senza che quest’ultimo paghi alcun canone di affitto.

Il contratto di comodato d’uso va registrato all’Agenzia delle Entrate, ma può essere anche in forma verbale. Ma per l’esonero IMU serve la registrazione. Se il nostro lettore non ha registrato il contratto, non può essere considerato esonerato. Le regole sull’esenzione IMU per comodato d’uso gratuito sono stringenti. Infatti è vero che non serve la dichiarazione IMU, ma serve la registrazione del contratto.

Contratto da registrare e condizioni per godere dell’esenzione IMU nel 2023

Registrare un contratto all’Agenzia delle Entrate non è esente da spese. Infatti i costi previsti per il contratto di comodato d’uso di una casa al figlio sono pari a 200 euro come imposta di registro e all’imposta di bollo pari a 16 euro per ogni 4 pagine di cui consta il contratto (oppure 16 euro ogni 100 righe del contratto). Con la Legge di bilancio 2020 il comodato d’uso padre-figlio permetteva la riduzione del 50% dell’IMU da versare.

Con la novità 2023 invece si parla di esonero.

Restano i vincoli relativi a chi usa quell’immobile per cui l’IMU non sarebbe dovuta. Infatti va ricordato che per godere dell’esonero serve che il figlio del nostro lettore per esempio, utilizzi la casa oggetto del contratto, come abitazione principale. Deve aver spostato la residenza all’anagrafe comunale. Inoltre è necessario che il proprietario di casa, ovvero il padre, non abbia ulteriori immobili oltre a quello dove abita lui e dove ha fatto trasferire il figlio. E la residenza dei due deve essere nello stesso Comune. Condizione questa che evidentemente il lettore e suo figlio rispettano abitando uno sopra l’altro.

 

Giacomo Mazzarella

In Investireoggi dal 2022 è una firma fissa nella sezione Fisco del giornale, con guide, approfondimenti e risposte ai quesiti dei lettori.
Operatore di Patronato e CAF, esperto di pensioni, lavoro e fisco.
Appassionato di scrittura unisce il lavoro nel suo studio professionale con le collaborazioni con diverse testate e siti.

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